02.11.2017 Icon

Riduzione del capitale sociale e assegnazione ai soci di beni in natura

In una situazione economica come quella odierna, nella quale le società hanno sempre meno liquidità a fronte di una composizione patrimoniale che si traduce in cespiti prevalentemente composti da beni in natura, risulta ad oggi quanto mai attuale la questione circa l’ammissibilità di una clausola statutaria che consenta la riduzione del capitale sociale mediante assegnazione ai soci di beni in natura.

Sul punto, il Consiglio Notarile di Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con la Massima del 13 luglio 2009, è intervenuto esprimendosi in senso positivo, seguendo un orientamento già in parte tracciato dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

In particolare, il Notariato Toscano testualmente stabilisce come “nello statuto di una società di capitali, è da ritenere ammissibile la clausola che consenta la riduzione del capitale sociale mediante assegnazione di beni in natura. Tale clausola, manente societate, può essere inserita nello statuto a maggioranza. In presenza della suddetta clausola, la delibera di riduzione potrà essere assunta dai soci a maggioranza purché non violi il principio della parità di trattamento tra i soci”.

La ratio di tale orientamento notarile va rinvenuta sulla base di diverse considerazioni.

In primo luogo deve tenersi presente come l’espressione “rimborso” utilizzata dal legislatore non imponga necessariamente una soddisfazione da attuarsi mediante attribuzione monetaria. Inoltre, un’assegnazione di beni in natura non comporta un’automatica violazione del principio di parità di trattamento tra i soci; è ben possibile infatti che, concretamente, vengano adottati accorgimenti al fine di garantirne il rispetto (ad esempio potrebbe forse essere opportuno assegnare a tutti i soci beni identici, oppure assegnare un unico bene in comproprietà tra i soci).

Da ultimo è possibile sottolineare come, per evitare un’attribuzione ai soci di valori reali che eccedano quelli importo della riduzione del capitale, l’assemblea potrebbe legittimamente deliberare che l’assegnazione di beni in natura debba necessariamente avvenire a valore di bilancio, o a valore di mercato (nel caso sia maggiore) oppure anche ad un valore intermedio.

In tal modo, una riduzione del capitale adottata nei predetti termini, non lederà in alcun modo l’integrità del capitale sociale; fermo rimanendo che i creditori sociali sono in ogni caso tutelati dal diritto di opposizione ex artt. 2445 e 2482 c.c.

Consiglio Notarile di Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Massima del 13 luglio 2009Matteo Marciano – m.marciano@lascalaw.com

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