La Cassazione ha ricordato che l’apprezzamento, da parte del giudice di merito, della condotta del danneggiato che avrebbe impedito o attenuato le conseguenze dannose prodottesi in ragione del comportamento del danneggiante risulta essere funzionale alla verifica dell’effettiva entità del pregiudizio risarcibile: nell’ipotesi di positivo accertamento del comportamento negligente del danneggiato, il danno risulterà conseguentemente ridotto, rispetto a quello cagionato dal debitore, in ragione del pregiudizio che il creditore poteva evitare e non ha evitato.
Nel caso di specie, un soggetto agiva contro il progettista e direttore lavori per aver eseguito un lavoro in difformità alla concessione edilizia.
Tale difformità poteva, però, essere sanata e, pertanto, la somma da versarsi per la sanatoria è stata apprezzata quale elemento di contenimento del danno risarcibile proprio in quanto attraverso di essa il creditore avrebbe evitato il più grave pregiudizio consistente nella demolizione del fabbricato.
Il fatto, poi, che i danneggiati non abbiano provveduto alla sanatoria non esclude il risarcimento commisurato ai costi della stessa: e ciò proprio in quanto l’art. 1227, 2 co. c.c. valorizza il mancato compimento di quelle attività che avrebbero escluso, o comunque, limitato, il danno risarcibile. Nel caso in esame – si ripete – il pregiudizio derivante dal permanere della situazione di irregolarità urbanistica dell’immobile, con tutte le conseguenze che ne derivano, poteva essere evitato attraverso l’attuazione della sanatoria, il cui costo rappresenta, quindi, il limite della risarcibilità del danno stesso.
Cass., Sez. II, 8 aprile 2016, n. 6934 (leggi la sentenza)