Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno provveduto a dirimere un contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità, dichiarando che la notificazione del ricorso per cassazione eseguita nel domicilio eletto per il primo grado di giudizio, quando sia stato eletto in appello un nuovo domicilio presso diverso difensore, è affetta da nullità, sanabile con la costituzione della parte medesima, e non può considerarsi inesistente.
Sul punto, infatti, erano emersi due diversi orientamenti della Corte di Cassazione.
Secondo un primo orientamento, la notifica dell’impugnazione, eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da altro procuratore, sarebbe da considerarsi inesistente e, come tale, insuscettibile di sanatoria con conseguente inammissibilità dell’impugnazione medesima.
Diverso orientamento, invece, riteneva meramente nulla e dunque sanabile, la notifica eseguita presso un domicilio o un avvocato che non abbia più rapporti con la parte.
Per dirimere tale controversia, le Sezioni Unite hanno posto a fondamento della decisione in commento l’unica norma del codice di procedura civile che si occupa dell’invalidità della notificazione, l’art. 160 c.p.c. secondo cui “la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c.”.
In forza di tutte le richiamate disposizioni, la Suprema Corte ha così precisato che l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva di elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
In conclusione, dunque, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la notificazione del ricorso eseguita presso il difensore domiciliato della controparte per il giudizio di primo grado, anziché presso il difensore costituito nel giudizio d’appello, è affetta da nullità per violazione dell’art. 330 c.p.c., sanabile con la costituzione della parte medesima.
Cass., Sez. Unite, 20 luglio 2016, n. 1491