Tribunale di Salerno, 11 giugno 2015
Con la pronuncia in commento il Tribunale di Salerno ha esaminato la fattispecie ex art. 492 bis c.p.c. in relazione agli artt. 155 quater e 155 quinquies delle disp. att. c.p.c. riguardanti la ricerca con modalità telematica dei beni del debitore, pervenendo al rigetto dell’istanza presentata, in quanto, nel caso considerato, non risultavano emessi i decreti ministeriali attuativi delle succitate norme.
Invero, nel caso di specie il Giudice del Tribunale a sostegno del proprio rigetto, ha, rilevato come “a norma dell’art. 155 quater disp. att. c.p.c. con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono individuati casi, limiti e modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell’art. 492 bis c.p.c., nonché le modalità di trattamento e di conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori; constatato poi che i decreti ministeriali di attuazione indicati in tale norma non sono stati ancora emanati”
Dunque, tale visione restrittiva delle norme sopra descritte ha trovato conforto nel Decreto emesso il 21 gennaio 2015 dal Tribunale di Novara; ciò nonostante detto orientamento rimane minoritario.
Di converso, una differente e rilevante opinione, ampliamente argomentata dal Tribunale di Avellino, rappresenta la visione estensiva della norma 155 quater disp. att. c.p.c. Difatti, detta Autorità non si limita solamente ad allentare la tutela accordata dal legislatore al creditore, attraverso il combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quater e quinqiuies disp. att. c.p.c., ma altresì evidenzia come il mancato funzionamento delle strutture tecnologiche è riconducibile a difficoltà di carattere sia tecnico, che giuridico. Infatti, il Giudice del Tribunale di Avellino tende ad argomentare la propria interpretazione normativa sottolineando come determinate strutture siano deputate a consentire all’Ufficiale Giudiziario l’accesso diretto alle banche dati di cui all’art. 492 bis c.p.c.
A tal riguardo, poi, la giurisprudenza si è espressa all’unanimità concordando con tale ultimo orientamento e consentendo l’accesso diretto del creditore alle banche dati, previa la verifica dell’impossibilità per l’Ufficiale Giudiziario di accedervi. E’ di tutta evidenza, quindi, come tale orientamento abbia il solo scopo di eludere che la mancata emanazione dei decreti ministeriali comporti un vero e proprio congestionamento del sistema ormai codificato.
26 giugno 2015
Claudia Modesto – c.modesto@lascalaw.com