27.01.2012 Icon

Revocatoria fallimentare delle anticipazioni “girate” sul conto corrente ordinario

Cass., 20 giugno 2011, Sez. I, n. 13449
– in Il Fallimento, n. 11/11, pag. 1299

Massima: "In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti effettuati alla banca da parte del correntista, la natura solutoria delle relative operazioni, necessaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 67, secondo comma, l.fall. (se eseguite provengano, sotto forma di rimesse e come giroconti, dal conto anticipi al conto corrente ordinario, allorché esse siano state utilizzate in via di fatto per ridurre ovvero eliminare lo scoperto dell’unico conto operativo, quello ordinario, e non ssumendo alcuna rilevanza che il conto anticipi presenti un saldo attivo o passivo. Tale conto, infatti, costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" l’esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente; ne consegue che il saldo passivo del conto anticipi non indica uno scoperto, i due crediti – del cliente, per il credito incassato e della banca, per l’anticipo concesso – si compensano ex art. 56 l.fall. e, pertanto, le relative rimesse non hanno carattere solutorio, divenendo, invece, assoggettabili alla predetta azione revocatoria quando, come nella specie, le somme oggetto dell’originaria anticipazione siano state poste nella disponibilità del correntista sul conto corrente ordinario scoperto." (leggi la sentenza per esteso)

Recentemente la Cassazione Civile, con sentenza n. 13449 del 20 giugno 2011, in relazione alla revocabilità, ai sensi dell’art. 67 l. f. secondo comma, di pagamenti effettuati alla banca da parte del correntista, ha affrontato la tematica afferente la revocabilità delle anticipazioni girate sul conto corrente ordinario.

Secondo tale orientamento, rientrano nella disciplina delineata dall’art. 67, secondo comma, l. f., anche le fattispecie in cui gli accreditamenti provengano, sotto forma di rimesse o come giroconti, dal conto anticipi al conto corrente ordinario, nell’unica ipotesi in cui abbiano di fatto ridotto ovvero eliminato lo scoperto del conto corrente ordinario, non assumendo alcun rilievo la circostanza per la quale il conto anticipi presenti un saldo attivo o passivo.

La Corte dopo aver analizzato il meccanismo che opera tra il conto anticipi e quello ordinario, precisa che il conto anticipi non è un conto operativo ma un conto che offre alla banca una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla stessa al cliente.

Nello specifico la banca provvede ad annotare, in detto conto corrente, a debito le anticipazioni accordate al correntista, tali anticipazioni vengono poi immediatamente accreditate nel conto corrente ordinario ed  il correntista può liberamente disporne.

L’importo addebitato verrà poi riannotato, sempre sul conto anticipi, in avere una volta riscosso il credito anticipato così da azzerare definitivamente la relativa partita.

Alla luce di quanto detto, secondo tale orientamento, è irrilevante il saldo passivo di tale conto, il quale certamente non indica uno scoperto di conto e, quindi, gli eventuali accrediti annotati su di esso non costituiscono rimesse revocabili.

Secondo il richiamato orientamento di legittimità il rapporto di debito/credito tra la banca e il correntista è invece rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale confluiscono le anticipazioni, “mediante giroconto ed al s.b.f.”, e che nel momento in cui vengono definitivamente accreditate al correntista, rappresentano anch’esse rimesse revocabili nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre ovvero ad eliminare lo scoperto.

(Laura Martone – l.martone@lascalaw.com)