Tribunale di Isernia, 27 novembre 2014 (leggi la sentenza)
La pronuncia in commento segna l’epilogo di un’azione giudiziale di revoca del fondo patrimoniale costituito sull’unico bene immobile di proprietà del fideiussore, al contempo Amministratore Unico della società obbligata principale, resasi inadempiente rispetto all’obbligo di pagamento dei canoni contrattualmente convenuti.
In tale contesto, il Tribunale di Isernia, dopo aver riconosciuto che la costituzione di fondo patrimoniale era antecedente alla stipula del contratto di leasing e successiva alla separazione dei coniugi, si è soffermato con particolare attenzione sull’esistenza del requisito della mala fede del debitore.
Dunque, facendo proprio il pensiero – ormai costante – della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mala fede non coincide necessariamente con il dolo specifico, bastando al riguardo solo il dolo generico (che si sostanzia nella mera previsione del pregiudizio arrecato ai creditori), il Giudice adito ha ritenuto che: “benché il fondo patrimoniale sia stato costituito in epoca anteriore alla prestazione della garanzia, si tratta di breve intervallo di tempo (il fondo patrimoniale reca la data del 22/04/2005; l’assunzione della garanzia, la data del 20/10/2005). Inoltre va osservato che l’imputata rivestiva una carica sociale importante nell’ambito della … (era amministratore unico), per cui doveva conoscere lo stato patrimoniale ed economico finanziario della società; relativamente a tale situazione economica della società, si poteva agevolmente prevedere, da parte dell’imputata, in un futuro più o meno prossimo, l’assunzione in proprio di garanzie personali, come poi è avvenuto; le quali garanzie sarebbero state per l’appunto necessarie per ottenere credito dalle banche, ma nel contempo le stesse garanzie avrebbero depauperato il patrimonio; il complesso degli elementi appena descritti, conosciuti o almeno facilmente conoscibili alla convenuta, l’hanno indotto al negozio dispositivo in discorso, integrando, peraltro, la c.d. scientia fraudis, che è l’elemento soggettivo dell’azione revocatoria”.
Ragionando in questi termini, il Tribunale di Isernia ha quindi ravvisato nella fattispecie in esame gli elementi richiesti dall’art. 2901 c.c., dichiarando così l’inefficacia del fondo patrimoniale in favore di una delle società di leasing clienti dello studio.
12 dicembre 2014
Iliza Ugliano – i.ugliano@lascalaw.com