Il Tribunale di Pisa ha riconosciuto la responsabilità professionale in capo al CTU che, in sede esecutiva, ha errato la valutazione dell’immobile indicando in perizia una metratura maggiore rispetto al quella reale dell’immobile e per l’effetto ha riconosciuto il diritto dell’aggiudicatario al risarcimento del danno patrimoniale collegato al maggior prezzo pagato.
Nel caso di specie l’aggiudicatario accortosi, dopo l’emissione del decreto di trasferimento, che il bene aveva una metratura inferiore rispetto a quella indicata nell’elaborato peritale proponeva istanza al Giudice dell’Esecuzione per la restituzione della maggior somma pagata. Detta istanza veniva rigettata.
Successivamente, l’aggiudicatario reclamava il provvedimento di rigetto innanzi al Collegio, che con ordinanza disattendeva il reclamo.
Solo da ultimo l’aggiudicatario conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pisa il perito nominato in sede esecutiva chiedendone la condanna al risarcimento del danno per errore professionale derivante dall’errata indicazione (per eccesso) della metratura dell’immobile in asta.
Il Giudice verificato che l’errore commesso dall’esperto nella valutazione del bene aveva avuto incidenza sulla determinazione del prezzo base da parte del Giudice dell’Esecuzione e sul prezzo di aggiudicazione ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria.
Il Tribunale di Pisa tenuto conto che la superficie reale dell’immobile era circa l’85 % di quella indicata in perizia, valorizzato il dato della prossimità del prezzo di aggiudicazione al valore di stima risultante dalla consulenza, ha considerato altamente probabile che, in assenza dell’elemento perturbatore rappresentato, il prezzo di aggiudicazione si sarebbe aggirato approssimativamente intorno all’85% del prezzo stimato dal perito convenuto.
Tanto premesso il Tribunale di Pisa ha condannato in via equitativa il CTU al risarcimento del danno in favore dell’aggiudicatario per il maggior prezzo pagato.
Trib. Pisa, 1° luglio 2016, n. 885