Cass., 13 giugno 2013, Sez. Lav., n. 14838 (leggi la sentenza per esteso)
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è espressa in punto di responsabilità della Banca negoziatrice derivante dal ritardo nell’informativa sulla sottrazione del titolo, impedendo così al cliente l’esperimento delle azioni di recupero del controvalore.
L’Autorità adita ha concluso per la responsabilità della Banca negoziatrice, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1229 c.c., con conseguente colpa grave imputabile alla banca secondo le valutazioni effettuate nel precedente grado di giudizio.
Infatti, riportandosi a un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 19912/2011), i giudici di legittimità hanno ritenuto di non entrare nel merito della valutazione della “gravità” della colpa, in quanto la motivazione sottesa alla decisione del Giudice a quo risultava adeguata e non illogica.
(Carmela Prencipe – c.prencipe@lascalaw.com)