20.11.2014 Icon

Recepimento direttive europee -Legge 7 ottobre 2014 n. 154

Direttiva sull’accesso alle attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

In data 28 ottobre 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge7 ottobre 2014 n. 154 recante la delega al Governo per il recepimento di alcune Direttive europee, tra cui la Direttiva2013/36/UE CRD IV sull’accesso alle attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Il provvedimento, nel definire i criteri di delega, detta taluni principi che impattano in modo significativo sulla disciplina di diritto societario applicabile alle banche.

In particolare, l’art. 3, comma 1 stabilisce che, nel recepire la Direttiva CRD IV, il Governo adotta i seguenti principi e criteri specifici:

a)    apportare le necessarie modifiche al TUB e al TUF;

b)   prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d’Italia e della Consob, che devono operare tenendo conto dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall’Autorità Bancaria Europea;

c)    attribuire alle autorità di vigilanza, secondo le rispettive competenze, tutti i poteri assegnati dalla direttiva e dal regolamento;

d)   rivedere la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari, in modo da rafforzare l’idoneità a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari stessi, individuando anche il momento della prima valutazione dei requisisti;

e)    attribuire alla Banca d’Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione;

f)     stabilire l’obbligo dei soci e degli amministratori degli intermediari di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, e prevedere la nullità delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in materia di remunerazione o incentivazioni;

g)   individuare nella Banca D’Italia l’autorità competente a esercitare le opzioni attribuite dal regolamento agli Stati membri;

h)   disciplinare modalità di segnalazione delle violazioni, interne agli intermediari e verso l’Autorità di vigilanza, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e protezione dei soggetti coinvolti;

i)     modificare la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUB e dal TUF, introducendo tali sanzioni (che attualmente sono comminate solo agli amministratori, revisori e dipendenti) anche a carico dell’intermediario stesso, in misura che tenga conto tra l’altro delle dimensioni delle società;

j)     attribuire alla Banca d’Italia e alla Consob il potere di adottare le misure previste dalla Drettiva CRD IV, relative alla reprimenda pubblica, all’ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall’incarico;

k)    attribuire alle Autorità di Vigilanza, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di revocare l’autorizzazione all’esercizio delle attività degli intermediari nei casi previsti dalla Direttiva CRD IV, operando gli opportuni raccordi con la disciplina della gestione delle crisi;

l)     modificare il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 adeguando l’entità delle sanzioni ivi previste ai criteri stabiliti dal DDL in questione, per le sanzioni da introdurre a carico degli intermediari;

m)  apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.