Cass., 4 aprile 2013, Sez. III, n. 8210 (leggi la sentenza per esteso)
Traendo lo spunto dalla fattispecie sottoposta al suo esame, nella quale il dipendente infedele di una banca aveva cagionato danni ai clienti con le sue condotte, i giudici di legittimità hanno avuto modo di ribadire che la responsabilità dell’istituto di credito sussiste ogni volta che il fatto lesivo sia stato prodotto, o anche solo agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche se poi il dipendente abbia agito superando i limiti delle sue mansioni.
Peraltro, quando il datore di lavoro è una banca, la responsabilità è valutata con maggior rigore, stante la rilevanza dell’attività bancaria, sottoposta infatti ad un regime di vigilanza e di controllo.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)