08.10.2013 Icon

Quando il foro elettivo del consumatore è esclusivo

Trib. Roma, 30 settembre 2013

L’ordinanza in oggetto, ottenuta dallo studio nell’ambito di un procedimento promosso da un cliente a carico di un istituto di credito, è da segnalare, poiché – tramite la stessa – il Giudice ha preso posizione in materia di competenza territoriale, con riguardo alla figura dei consumatori.

Nel caso di specie, l’attore, pur risiedendo nella cicoscrizione del Tribunale di Brescia, aveva deciso di incardinare il giudizio avanti il Tribunale di Roma, ovvero avanti il foro della circoscrizione in cui ha sede l’associazione dei consumatori presso la quale aveva eletto domicilio.
Il Tribunale romano ha, prima di tutto, ricordato che il “foro elettivo del consumatore, ai sensi dell’art. 33, comma 2, let. u del d.lgs. n. 206 del 2005, il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, è foro esclusivo ed inderogabile, è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all’atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso“. Eventuali domiciliazioni unilaterali del consumatore, effettuate successivamente alla stipula del contratto, non sono rilevanti, perché, diversamente, si “darebbe luogo ad una sorta di diritto del consumatore di scegliersi il foro, del tutto al di fuori del collegamento con la stipulazione del contratto e della logica di tutela del consumatore in relazione ad esso“.

Per tale ragione, il Giudice Unico si è dichiarato incompetente, osservando che parte attrice aveva effettuato l’elezione di domicilio in Roma soltanto con l’atto introduttivo del giudizio, mentre nessuna elezione di domicilio era stata fatta al momento della stipulazione del negozio giuridico oggetto di causa.

(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)