Cass., 2 marzo 2015, n. 4169 (leggi la sentenza)
La Corte di Cassazione con sentenza n. 4169 del 2.03.15 ha ribadito il concetto per cui l’invalida, la mancata o la tardiva indicazione del terzo, nel contratto con espressa riserva di nominare una parte, comporta il consolidamento del contratto in capo all’originario contraente che aveva assunto tale riserva. Ha ricordato, quindi, che, ove le parti non prevedano diversamente, il termine utile per la nomina è previsto per legge in tre giorni oppure, in caso di contratto preliminare, al più tardi nel momento in cui le parti avrebbero dovuto stipulare l’atto definitivo.
6 marzo 2015
Walter Pirracchio – w.pirracchio@lascalaw.com