Il Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014 dà attuazione, per quanto concerne il settore assicurativo, all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e disciplina nel dettaglio le modalità e le procedure finalizzate a dare corretto adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione dei dati e delle informazioni acquisite.
La regolamentazione è ispirata al principio di proporzionalità in modo tale che i destinatari possono graduare l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (approccio basato sul rischio), senza, tuttavia, determinare il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti dalle norme di legge o dal Regolamento.
Ciò consente ai destinatari di dare attuazione alle nuove disposizioni in coerenza con la natura, le dimensioni, l’articolazione organizzativa e la forma giuridica dell’attività svolta.
Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, abrogando la Circolare ISVAP n. 361 del 27 gennaio 1999. Per quanto concerne i rapporti continuativi, le disposizioni del Regolamento si applicano, al primo contatto utile, a tutti quelli in essere a tale data, anche se costituiti prima dell’entrata in vigore del decreto.
30 luglio 2014
(Sabrina Galmarini – s.galmarini@lascalaw.com)