Tribunale di Trani, ord. 17 febbraio 2015
E’ la conclusione cui è giunto il Tribunale di Trani, il quale, sciogliendo la riserva assunta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha concesso la provvisoria esecutorietà in favore di una società finanziaria Cliente dello studio.
La ragione, precisa il Tribunale, risiede nella seguente circostanza: “anche ad accogliere l’orientamento secondo cui il tasso di mora è valutabile ai fini del superamento della soglia di legge, il tasso da valutare sarebbe proprio e soltanto quello moratorio (TAEG + 2% annuo: art. 3.g del contratto) e non certo la somma algebrica tra interessi convenzionali e interessi di moratori”.
Infine, conclude il Giudice adito, anche la contestazione del piano di ammortamento c.d. alla francese è da ritenersi infondata, “giacché, in linea di principio, la formula matematica utilizzata per l’ammortamento alla francese serve a determinare le quote di capitale ed interesse di ciascuna rata, in modo da costruire rate costanti, ma non incide sul conteggio degli interessi, i quali non possono considerarsi per ciò stesso interessi corrisposti”.
Ragion per cui, possiamo senz’altro affermare, ancora una volta, che le eccezioni sulla sommatoria degli interessi e sull’applicazione del piano di ammortamento c.d. alla francese non valgono ad impedire la concessione della provvisoria esecutorietà.
24 febbraio 2015
Francesco Concio – f.concio@lascalaw.com