La Cassazione è tornata a ribadire che, nei casi in cui il Giudice dell’esecuzione dichiari d’ufficio l’improcedibilità della procedura esecutiva per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo, il relativo provvedimento è impugnabile solo con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
Nel caso in esame, il Tribunale di Foggia accoglieva l’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal creditore procedente avverso il provvedimento del Giudice dell’esecuzione con il quale era stata dichiarata improcedibile l’esecuzione forzata per mancanza sopravvenuta del titolo esecutivo. Il terzo pignorato, pertanto, impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia ex art. 617 c.p.c. proponendo ricorso in Cassazione, parzialmente accolto dalla Suprema Corte.
Per quanto d’interesse in questa sede, la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi sul punto, ha chiarito che nei casi in cui il Giudice dell’esecuzione dichiari d’ufficio l’improcedibilità della procedura esecutiva per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo, il relativo provvedimento è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
Nei casi in cui, invece, il provvedimento di improcedibilità venga adottato in via sommaria e provvisoria, a seguito di formale opposizione del debitore, lo stesso sarà impugnabile con il reclamo ai sensi dell’art. 624 c.p.c..
La Corte, inoltre, per distinguere le due citate ipotesi, ha altresì specificato che bisogna valutare se il provvedimento possa considerarsi definitivo, circostanza che ricorre allorquando il Giudice dell’esecuzione abbia disposto anche la liberazione dei beni pignorati.
Cass., Sez. VI Civ., 20 febbraio 2019, n. 4961
Mirko La Cara – m.lacara@lascalaw.com
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