25.06.2014 Icon

Prospetto Informativo ─ Orientamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

CGUE, 15 maggio 2014, 359/12 (leggi la sentenza per esteso)Con sentenza del 15 maggio 2014, 359/12, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato alcuni principi in materia di prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, espressi  dalle massime di seguito riportate.

  1. L’articolo 22 paragrafo 2 del Regolamento Ce n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 ─ recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari ─ deve essere interpretato nel senso che le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo (le quali, sebbene ignote al momento della pubblicazione del prospetto di base, fossero invece note al momento della pubblicazione di un supplemento a tale prospetto) devono essere incluse in tale supplemento qualora costituiscano un fatto nuovo significativo, un errore o un’imprecisione sostanziali atti ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, circostanza che deve essere valutata dal giudice del rinvio.
  2. Non soddisfa i requisiti dell’articolo 22 del Regolamento n. 809/2004 la pubblicazione di un prospetto di base che non contenga le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, in particolare quelle di cui all’allegato V del regolamento in esame, qualora tale pubblicazione non sia stata integrata dalla pubblicazione delle condizioni definitive. Affinché le informazioni che devono essere contenute nel prospetto di base, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1 del regolamento n. 809/2004, possano essere inserite nelle condizioni definitive, è necessario che il prospetto di base indichi le informazioni che saranno contenute in dette condizioni definitive e che tali informazioni soddisfino i requisiti previsti all’articolo 22, paragrafo 4, del suddetto regolamento.
  3. L’articolo 29, paragrafo 1, punto 1) del regolamento n. 809/2004 va interpretato nel senso che il requisito ai sensi del quale un prospetto deve essere facilmente accessibile sul sito internet su cui è messo a disposizione del pubblico non è soddisfatto qualora sussista un obbligo di registrazione su tale sito internet accompagnato da una clausola di esclusione della responsabilità e dall’obbligo di comunicare un indirizzo di posta elettronica, o qualora tale accesso elettronico sia a pagamento, o ancora quando la consultazione gratuita di elementi del prospetto sia limitata a due documenti al mese.
  4. L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/71 va interpretata nel senso che il prospetto di base deve essere messo a disposizione del pubblico sia nella sede legale dell’emittente sia presso gli uffici degli intermediari finanziari.

25 giugno 2014(Ornella Carleo – o.carleo@lascalaw.com)