31.05.2017 Icon

Proposta conciliativa? Il mediatore deve formularla

Il giudizio posto al vaglio del Tribunale di Napoli, avendo ad oggetto contratti bancari, è stato assoggettato alla procedura di mediazione obbligatoria.

Diversi i punti esaminati dal giudice al fine di valutare la regolare attivazione della mediazione.

In primo luogo, con esplicito richiamo all’art. 8 del D.Lgs. 28/2010, il Tribunale focalizza la necessità di espletare concretamente l’attività di mediazione, già in sede di primo incontro, mediante la comparizione personale della parte “quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi”, dovendo limitarsi a casi eccezionali l’ipotesi in cui la parte venga sostituita da un rappresentante sostanziale munito di necessari poteri.

Diversamente, il mero transitorio impedimento a presenziare della persona fisica dovrebbe comportare un rinvio del primo incontro.

Il giudice estensore prosegue nell’osservare che, nel primo incontro, il mediatore chiede alle parti di esprimersi sulla “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione, ovvero su una eventuale causa impeditiva all’effettivo esperimento della medesima, non sulla “volontà” delle parti.

Se così non fosse, non si tratterebbe di mediazione obbligatoria ma di facoltativa rimessa, pertanto, al mero arbitrio delle parti.

Tanto varrebbe ad integrare una interpretatio abrogans del dettato normativo.

Da ultimo, con l’ordinanza in commento, si assiste ad una incisiva spinta da parte del giudice partenopeo alla formulazione di una proposta conciliativa ad opera del mediatore in caso di mancato accordo (secondo l’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 28/2010).

La novità?

Tutto ciò “indipendentemente dalla concorde richiesta delle parti”.

Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 6 aprile 2017Maria Grazia Sclapari m.sclapari@lascalaw.com

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