App. Firenze, 23 maggio 2012
E’ inammissibile la domanda di risoluzione di un singolo ordine di investimento posto che l’inadempimento dell’intermediario, ove accertato, e` configurabile soltanto in relazione al complesso di obbligazioni assunte nell’ambito del contratto di negoziazione, non gia` rispetto alle operazioni esecutive dello stesso (nella fattispecie, la Corte d’Appello riforma la sentenza di primo grado che aveva accolto la richiesta, avanzata da due risparmiatori, di risoluzione di specifici ordini di acquisto di titoli obbligazionari per violazione degli obblighi informativi da parte della banca; e cio` sul presupposto che tale rimedio non sia applicabile agli atti negoziali esecutivi del contratto di intermediazione finanziaria).