Il Tribunale di Lodi con l’ordinanza depositata il 4 marzo 2016 è stato chiamato a pronunciarsi in tema di deposito telematico e della sanzione processuale che il mancato rispetto di tale modalità di deposito comporta.
Invero il Giudice di merito ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione depositato in cartaceo presso la Cancelleria dalla parte che intendeva riassumere il processo a seguito di interruzione per fallimento. Conseguentemente all’inammissibilità dell’atto, il Giudice ha dichiarato l’estinzione del processo, in quanto non è stato depositato entro il termine perentorio di tre mesi il ricorso in riassunzione con modalità telematiche, bensì in formato cartaceo in Cancelleria.
Ai sensi dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012 l’obbligo del deposito telematico riguarda tutti gli atti processuali e i documenti iscritti a ruolo dal 30 giugno 2014 da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Nell’ordinanza de quo il Tribunale di Lodi rileva come l’atto di riassunzione del processo interrotto, considerato che non è un atto introduttivo ma riguarda una parte già precedentemente costituita, avrebbe dovuto essere depositato esclusivamente con modalità telematiche.
Di talché, dal mancato rispetto di tale modalità di deposito, secondo il Giudice di merito, non può che discendere la sanzione processuale dell’inammissibilità dell’atto depositato in cartaceo. L’inammissibilità deriva infatti da un vizio dell’atto che impedisce al giudice di esaminare la richiesta avanzata da una parte processuale non presentando essa i requisiti stabiliti dalla legge.
Nel caso in esame, l’inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato in cartaceo ha portato all’estinzione del processo ai sensi degli artt. 307 e 308 c.p.c.
Trib. Lodi, 4 marzo 2016
23 maggio 2016
Roberta Ponzoni – r.ponzoni@lascalaw.com