06.04.2022 Icon

Mancata mediazione e improcedibilità della domanda

Deve dichiararsi improcedibile la domanda verso i convenuti nei cui confronti non sia stato esperito il tentativo di mediazione.

Nell’ambito di un giudizio di risarcimento danni promosso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., il Giudice,  all’esito della riserva assunta alla prima udienza, disponeva la trasformazione del rito ed assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l’instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Parte attrice, infatti, prima di introdurre la causa aveva promosso la mediazione – con esito negativo – solo nei confronti di alcuni dei convenuti.

L’invito del magistrato, tuttavia, rimaneva privo di concreto seguito.

Alla luce di tali circostanze, il Giudice in sentenza ha rammentato, prima di tutto, che la materia trattata rientrava tra quelle per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda ex art. art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010.

Quindi, il G.U. ha evidenziato che “Poiché parte attrice non ha coltivato la mediazione obbligatoria nel termine concesso dal giudice, la domanda deve dichiararsi improcedibile limitatamente a quei soggetti – odierni convenuti – avverso i quale non era stata precedentemente proposta”. Infatti, detti convenuti avevano eccepito la improcedibilità della domanda, per non avere parte attrice svolto nei propri confronti la mediazione obbligatoria né prima della introduzione del giudizio, né a seguito dell’ordinanza assunta in corso di causa.

Trib. Rovigo, 2 febbraio 2022, n. 101

Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com

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