18.11.2021 Icon

Limite di finanziabilità: la perizia originaria è quel che conta!

Il Tribunale di Taranto ha conferito pieno rilievo alla perizia tecnico – estimativa redatta al tempo della concessione del mutuo fondiario quale elemento utile ad escludere il superamento del limite di finanziabilità.

L’ Ordinanza in commento trae origine dal deposito di ricorso ex art. 615 c.p.c. c.2, in procedura esecutiva promossa dalla Banca creditrice a mezzo del quale si chiedeva la sospensione della procedura in essere in ragione (tra gli altri motivi) della presunta nullità del titolo esecutivo per violazione del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB.

Nel respingere l’istanza di sospensione, il Giudice ha ritenuto infondata la pretesa di controparte in punto di superamento del limite di finanziabilità in quanto “in senso contrario rispetto all’assunto di parte ricorrente militano sia il prezzo indicato nel contratto con il quale la parte ha acquistato l’immobile e per il quale è stato concesso il mutuo, sia la relazione tecnico estimativa – propedeutica rispetto alla concessione del mutuo e sulla base della quale l’istituto di credito mutuante si è determinato a concedere il finanziamento richiesto, individuando anche l’importo da mutuare”.

Questa pronuncia, seppur emessa in forma d’Ordinanza di rigetto in seno ad opposizione endoesecutiva, si inserisce nel dibattito giurisprudenziale in tema di superamento del limite di finanziabilità, individuando quale criterio – base per la verifica della violazione, quello del raffronto con la perizia tecnico – estimativa eseguita al tempo dell’istruttoria necessaria all’eventuale concessione del mutuo.

Per il Tribunale adito la perizia allegata da parte opponente non può, in alcun modo, sostituirsi all’originaria valutazione dell’immobile preliminare al contratto di mutuo ed alla conseguente iscrizione ipotecaria.

In linea di massima, si dovrà privilegiare quest’ultimo valore, in quanto non è infrequente che nel determinare il prezzo d’acquisto, parte acquirente e venditrice giungano ad una “sottostima” del bene, poiché elemento oggetto di contrattazione, nella quale intervengono varie e diverse motivazioni.

A ciò si aggiunga che l’importo di cui alla perizia è l’unico dato certo conoscibile dalla Banca al momento dell’erogazione del mutuo e sul quale si basa la sua valutazione in ordine alla concedibilità dello stesso e al quantum da erogare. 

In definitiva, quindi, in presenza di allegazione della perizia estimativa originaria, il valore da essa individuato prevale su qualsiasi altra stima.

Trib. Taranto, Ord., 6 novembre 2021

Cecilia Picone – c.picone@lascalaw.com

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