18.11.2021 Icon

Superbonus: le nuove regole dell’Agenzia delle Entrate

La disciplina del c.d. Superbonus, contenuta nel d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), è stata, come noto, di grande interesse per banche e intermediari finanziari, soprattutto per la possibilità di acquisire dal beneficiario il credito corrispondente alla detrazione spettante.

Si ricorda, infatti, che l’art. 119 d.l. n. 34/2020 ha previsto un’aliquota di detrazione al 110% in favore di chi effettui spese per la realizzazione di specifici interventi edilizi a partire dal 1° luglio 2020 (appunto, il Superbonus). Il successivo art. 121, inoltre, ha previsto che per i suddetti interventi, nonché per altri individuati proprio da tale articolo, il beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

In attuazione a tali articoli, con provvedimento n. 283847/2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative delle disposizioni in discorso, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione.

L’art. 1 d.l. n. 157/2021, in vigore dal 12 novembre 2021, ha introdotto però alcune modifiche agli artt. 119 e 121, riguardanti essenzialmente il procedimento attraverso cui il contribuente acquista il diritto alla detrazione. Tra le novità più rilevanti, si segnala l’introduzione del comma 1 ter all’art. 121, secondo cui per tutte le spese relative agli interventi elencati al successivo comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Allo scopo di tenere conto di quanto previsto dal d.l. n. 157/2021, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 312528/2021 del 12 novembre 2021 interviene a modificare alcune previsioni del provvedimento n. 283847/2020.

Una delle modifiche più significative è ovviamente proprio il rafforzamento dell’obbligo di richiedere il visto di conformità, oggi fissato al nuovo punto 2.2. Tale visto può essere rilasciato da commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, revisori legali, nonché dai CAF, nelle forme di cui all’art. 35 d.lgs. n. 241/1997.

Ai sensi del novellato punto 4.2, poi, chi rilascia il visto di conformità è l’unico soggetto legittimato a inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per la scelta dell’opzione, attraverso i servizi telematici predisposti. Finora, invece, tale comunicazione poteva essere trasmessa anche direttamente dal beneficiario della detrazione.

L’eccezione più significativa sembra essere quella prevista dal nuovo punto 4.3, secondo cui per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici la comunicazione può essere inviata pure dall’amministratore del condominio. Nel caso in cui non vi sia obbligo di nominarne uno e i condomini non vi abbiano provveduto, la comunicazione può essere trasmessa anche da uno dei condomini incaricato a tale scopo.

Inoltre, secondo il riformato punto 4.4, è comunque sempre colui che rilascia il visto di conformità l’unico a potere trasmettere la comunicazione della cessione del credito.

Con il medesimo provvedimento vengono approvati altresì il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle Entrate, allo scopo di coordinare tali documenti con le novità normative.

Si segnala, infine, che il 15 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i software aggiornati di compilazione e di controllo per la comunicazione delle opzioni.

Simone Mascelloni – s.mascelloni@lascalaw.com

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