La mera intenzione del debitore di ricorrere a una procedura di composizione della crisi ai sensi della l. 3/2012 non giustifica la sospensione dell’esecuzione forzata promossa dal creditore, poiché solo il giudice della procedura di sovraindebitamento può, dopo il deposito della proposta di accordo o del piano, disporre la sospensione delle procedure esecutive pendenti.
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato l’opposizione proposta dall’attore, il quale chiedeva al Tribunale di dichiarare invalido il precetto notificatogli dal fallimento convenuto, dal momento che tale atto gli era stato notificato quando era in procinto di presentare ricorso alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 3 del 2012.
Il convenuto deduceva l’inammissibilità della domanda e chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’attore per lite temeraria.
Il Tribunale, nel ritenere infondata la domanda attorea, ha sottolineato che non solo non risultava essere stata proposta alcuna domanda di ammissione alla procedura di sovraindebitamento da parte dell’attore, ma che, quand’anche ciò fosse avvenuto, sarebbe stato il giudice di quella procedura a sospendere l’esecuzione in corso.
Infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera c) della l. 3/2012, che disciplina le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, “il giudice […] dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite […] azioni esecutive individuali”.
D’altra parte, il Giudice ha ritenuto infondata la richiesta di condanna dell’attore al risarcimento dei danni per lite temeraria, non essendovi prova del danno patito dal convenuto.
Pertanto, il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato l’opposizione al precetto notificato e ogni altra domanda.
Tribunale di Busto Arsizio, 30 maggio 2018
Eleonora Gallina – e.gallina@lascalaw.com
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