11.12.2020 Icon

Procedimento cautelare: trattazione scritta e assegnazione di termini sfalsati

È stato dichiarato che, in ipotesi di procedimento cautelare ante causam, alla luce della nota situazione sanitaria nazionale, è possibile concedere alle parti termini sfalsati anteriori alla nuova udienza, ritenendo opportuno che la stessa si svolga secondo la c.d. trattazione scritta, tenendo presente la natura cautelare del procedimento.

Il menzionato principio è stato oggetto di una recente ordinanza pronunciata dal Tribunale di Bologna, Sez. II Civile, depositata l’11 novembre 2020.

Nel caso di specie, si evidenzia che parte convenuta non si sia costituita in giudizio e che la stessa non abbia nemmeno depositato istanza di visibilità al fascicolo telematico, non risultando, inoltre, prova dell’avvenuta notifica.

È stato ritenuto opportuno, al fine di evitare contatti insalubri tra le persone, che l’udienza da fissare si svolgesse in assenza delle parti, in ossequio della recente normativa introdotta.

Sono stati, dunque, assegnati alle parti termini sfalsati anteriori alla nuova udienza, con indicazione ai difensori di provvedere al deposito di note scritte contenenti brevi deduzioni in ordine all’oggetto della causa, nonché sulle conclusioni ed eventuali istanze, oppure, di rinuncia agli atti in caso di avvenuto accordo transattivo tra le parti.

Si precisa, inoltre, che ove la nota scritta non sia depositata entro il termine indicato dal Giudice, tale inadempimento verrà valutato dallo stesso quale mancata comparizione delle parti all’udienza.  A seguito del deposito delle predette note scritte, i difensori potranno provvedere alla consultazione del verbale d’udienza tramite la consultazione del P.C.T.

Nel caso in oggetto, vertente un procedimento cautelare ante causam, il Giudice dispone la trattazione scritta d’udienza, segnalando che, ove fosse necessario richiedere chiarimenti ai legali, lo stesso fornirà successive disposizioni. È richiesto alle parti il deposito di brevi note scritte, le quali non hanno effetto sostitutivo di memoria difensiva e di costituzione del convenuto, e un ulteriore termine per il deposito di una nota di replica. Il tutto incentrato sul grado di sintesi al fine di indicare unicamente la linea difensiva essenziale, le conclusioni e le argomentazioni rilevanti al fine del prosieguo della causa.

Il Giudice sottolinea, inoltre, che ove le parti addivenissero ad una conclusione bonaria della vertenza, ne diano evidenza tempestiva al giudicante mediante deposito nel fascicolo telematico di istanza di rinuncia agli atti e di relativa accettazione. Solo a seguito di tali incombenti sarà consentito al Giudice di provvedere a dichiarare l’estinzione della causa senza fissazione di un’ulteriore udienza.

Concludendo, anche in ipotesi di procedimento cautelare ante causam, è stato ritenuto opportuno svolgere il processo secondo trattazione scritta, affidando alle parti in causa i menzionati termini sfalsati in cui i difensori, tramite il deposito telematico di note scritte, possano indicare tutte le argomentazioni difensive anteriormente all’udienza di comparizione e fornire così al Giudice un quadro complessivo della vertenza.

Trib. Bologna, 11 novembre 2020Giulia Simontacchi – g.simontacchi@lascalaw.com

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