19.03.2021 Icon

Presso terzi: ammesso il pignoramento di qualunque importo

Se la dichiarazione del terzo è positiva, anche se per un importo assai modesto, il Giudice conferma la validità del pignoramento presso terzi e assegna le somme al creditore.

Ecco la questione sottoposta al vaglio dei Giudici catanesi della VI Sezione Civile del Tribunale che, con ordinanza del 24/09/2020, hanno confermato l’interesse prevalente del creditore pignorante a soddisfare il proprio credito, quand’anche l’importo dichiarato dal terzo sia di modestissimo valore e ciò non garantisca la soddisfazione del credito in tempi ragionevoli.

Dopo varie azioni esecutive, il creditore che aveva concesso un mutuo fondiario per l’importo di oltre 660.000,00 euro, promuoveva un pignoramento presso terzi a danno del suo debitore, per pignorare la quota della pensione sociale, determinata dall’INPS nella misura di soli 38,00 euro.

Nonostante l’esigua somma accantonata non garantisca il soddisfacimento dell’ingente credito vantato dalla banca, ciò dipendendo dalla durata stessa della vita del debitore, il Giudice ha rigettato le opposizioni formulate da parte debitrice ed ha emesso ordinanza di assegnazione a favore del creditore.

Il principio di estinzione anticipata della procedura esecutiva per antieconomicità, previsto dall’art. 164 bis disp. att. c.p.c. – secondo il quale “quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo” – infatti, può trovare applicazione solo nelle espropriazioni immobiliari e non anche nei pignoramenti presso terzi.

Innanzi tutto, perché il testo di tale norma fa riferimento alla “liquidazione del bene” e al “valore di realizzo”, concetti incompatibili con l’espropriazione presso terzi che ha, in questo caso, ad oggetto dei crediti.

  1. Inoltre, la medesima norma non può trovare applicazione alla luce dell’ 553 c.p.c., secondo il quale “se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili […], il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti”.

Il Giudice, quindi, è tenuto ad emettere un’ordinanza di assegnazione ogni qual volta la dichiarazione del terzo sia positiva.

Quindi, poiché l’INPS ha reso una dichiarazione positiva, per quanto esigua, nonostante si tratti di crediti futuri e, quindi, il loro realizzo sia fisiologicamente incerto, il giudice deve in ogni caso disporne l’assegnazione delle somme.

D’altronde, trattandosi di crediti futuri, quando il creditore ha promosso il pignoramento non aveva la possibilità di determinare a priori quale sarebbe stato l’ammontare che avrebbe dichiarato il terzo pignorato.

Barbara Maltese  – b.maltese @lascalaw.com

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