Il Tribunale di Napoli e il Tribunale di Catania sono di recente intervenuti sul tema della prescrizione in relazione ai contratti di credito al consumo.
Più nello specifico, il Tribunale di Napoli, uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale ormai costante, ha evidenziato che ai finanziamenti “deve essere applicata l’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all”art. 2948 n. 4 c.c. suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche, giacché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome bensì di un’unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato (Tribunale Roma sez. IX, 14/02/2011, n. 3052)” (cfr. Trib. Napoli, sent. 7823/2020).
La rateizzazione in più versamenti periodici dell’unico debito nascente da un mutuo bancario, infatti, non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, oppure a quelli moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa.
Proseguendo, il Tribunale partenopeo ha chiarito che la data di decorrenza del termine di prescrizione “deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell’ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo”.
A sostegno della propria conclusione, il Tribunale ha citato l’ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “il pagamento di ratei di mutui configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata” (sul punto, Cass. Civ. Sez. III, 17798/2011ed in senso conforme Cass. n. 2301/2004).
Il Tribunale di Catania, invece, è intervenuto sul tema della decorrenza del termine di prescrizione in relazione ai contratti di apertura di credito a tempo indeterminato mediante la concessione di una carta di credito revolving.
Il Magistrato catanese ha dapprima chiarito che anche per tale tipologia negoziale va applicata la prescrizione ordinaria decennale “trattandosi di prestazione unica con pagamento rateale e non già di interessi che debbano pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (cfr. Trib. Catania, sent. 3288/2020).
Proseguendo, è stato poi evidenziato che il dies a quo del termine prescrizionale può individuarsi unicamente nell’ultima attività del debitore e cioè nell’ultimo pagamento.
Il pagamento viene infatti interpretato ex art. 2944 c.c. e, dunque, come il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Il termine prescrizionale, pertanto, per i contratti di apertura di credito a tempo indeterminato mediante la concessione di una carta di credito revolving, non può che decorrere dalla data dell’ultimo pagamento/riconoscimento.
Trib. Napoli, 20 novembre 2020, n. 7823
Trib. Catania,13 ottobre 2020, n. 3288
Anna Vicinanza – a.vicinanza@lascalaw.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA