15.03.2019 Icon

Preclusa al cessionario del credito l’azione di accertamento

Il cessionario di un credito non ha la legittimazione ad esercitare i rimedi posti a tutela della parte contrattuale attenendo essi alla sorte del contratto e non del mero credito.

Si è espresso in tal modo il Tribunale di Avezzano, con la recente sentenza resa nell’ambito di un giudizio che ha coinvolto un istituto di credito cliente dello Studio, ritenendo che al cessionario del credito è consentito esperire tutte le azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito ma non anche quelle di nullità, annullamento, rescissione e risoluzione che riguardano la fonte del credito.

Il nominato Giudicante, accogliendo l’eccezione svolta dalla Banca, ha ritenuto fondato il difetto di legittimazione dell’attore cessionario del credito, che aveva formulato domanda di accertamento e ripetizione di indebito, ritenendo che le azioni di nullità, annullamento, rescissione e risoluzione, per la giurisprudenza prevalente “non trapassano al cessionario sull’assunto che“in tema di cessione del credito, la previsione dell’art. 1263 c.c., comma 1 in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, deve essere intesa nel senso che nell’oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, “ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito”. (Cass. 15.9.1999 n. 9823). Pertanto, nella nozione di “accessori” di cui all’art. 1263 c.c., comma 1 rientrano sicuramente le azioni giudiziarie a tutela del credito, ad esempio l’azione di adempimento dell’obbligazione ceduta. D’altra parte, è coerente con la ratio complessiva dell’art. 1263 c.c., comma 1 che oggetto della cessione sia non solo il diritto di credito isolatamente considerato, ma anche ogni situazione giuridica in grado di accrescerne la possibilità di soddisfazione e l’utilità economica mediante l’adempimento, quali garanzie, privilegi ed azioni a tutela del diritto di relativo ceduto…Infatti questa Corte ha affermato che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all’originario creditore-cedente, e l’esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè – come sopra esposto – le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all’adempimento della prestazione. Al contrario, “non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, poichè esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Cass. Sez. 3 n. 776 del 28 aprile 1967)” (cfr Cass Civ Sez III, 13.2.2013 n. 6422).

Il Tribunale, dunque, ha riconosciuto che con la cessione del credito vanno ricompresi i poteri connessi al contenuto e all’esercizio del credito ma non anche i rimedi posti a tutela della parte contrattuale sia giudiziali che convenzionali.

Il nominato Giudicante ha, altresì, chiarito che “la principale ragione in punto di diritto che deve far propendere per l’accoglimento della tesi elaborata dalla giurisprudenza deve cogliersi nella sostanziale diversità tra cessione del contratto e cessione del credito e, di conseguenza, sulla limitata portata della seconda che non può non riverberare, anche ove si verta in ipotesi di nullità, conseguenze sull’individuazione delle azioni esercitabili dal cessionario”.

Da qui la pronuncia di rigetto della domanda avversaria in quanto sussistente un difetto di legittimazione attiva in capo all’attrice con riferimento alle proposte azioni.

Tribunale di Avezzano, 20 febbraio 2019, n. 108Alessandra Sangrigoli – a.sangrigoli@lascalaw.com

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