“Le spese per l’iscrizione della ipoteca giudiziaria non possono essere legittimamente liquidate nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali da porsi comunque a carico del debitore, ma devono invece liquidarsi all’esito della esecuzione utilmente promossa sui beni ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto dall’art. 2855 c.c.”
Questo quanto deciso dal Tribunale di Torino con una recente sentenza che si pone in continuità con il principio di diritto già enunciato dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 12410 del 2016).
La vicenda trae origine da una opposizione formulata dal debitore avverso un atto di precetto con il quale il creditore intimava, tra le altre, il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale a seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo.
La questione sottoposta all’attenzione del Giudicante è se il creditore che abbia provveduto immediatamente ad iscrivere ipoteca giudiziale sulla base di una sentenza di condanna e/o di un decreto ingiuntivo esecutivo possa ripetere dal debitore all’interno dell’atto di precetto, e a mezzo di questo, le spese sostenute per l’iscrizione ipotecaria, o se sia necessario un accertamento giudiziale del suo credito relativo alle spese di ipoteca ovvero se il credito sia ripetibile solo in sede di liquidazione delle spese della successiva esecuzione forzata.
Il Tribunale piemontese, richiamando il precedente provvedimento della Corte di Cassazione, ha ritenuto, sul punto, che le spese di iscrizione ipotecaria non siano immediatamente ripetibili con il precetto sulla base della autoliquidazione eseguita dal creditore, non tanto e non soltanto perché esse richiedono il preventivo riscontro del giudice, quanto perché esse possono essere poste a carico del debitore non indiscriminatamente e preventivamente, al momento della notifica del precetto, ma soltanto se, in sede esecutiva, si ritenga di aggredire il bene ipotecato.
Nel caso, infatti, in cui il creditore, dopo avere iscritto ipoteca, promuova l’espropriazione forzata proprio sui beni ipotecati, le spese per le iscrizioni ipotecarie gli saranno riconosciute come spese di esecuzione ai sensi dell’art. 95 e dell’art. 510 c.p.c., e con riguardo ad esse gli sarà anche riconosciuto il privilegio previsto dall’art. 2855 c.c.; ma se il creditore, dopo avere iscritto ipoteca su determinati beni del debitore, promuova l’esecuzione su altri beni, le spese per iscrizioni ipotecarie relative a beni del tutto estranei al processo esecutivo non potranno essergli riconosciute quali spese di esecuzione.
L’opposizione veniva, pertanto, parzialmente accolta ed il Giudice dichiarava l’inefficacia del precetto limitatamente all’importo relativo a tale spesa.
Trib. Torino, sez. VIII, 19 ottobre 2020, n. 3622Donato Cappetta – d.cappetta@lascalaw.com
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