19.01.2018 Icon

Il portale delle vendite pubbliche funziona!

Le vendite giudiziarie disposte successivamente al 10 aprile 2018 saranno obbligatoriamente telematiche. Lo scorso 10 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU SERIE GENERALE N. 7 DEL 10-01-2018) il decreto del Ministero della Giustizia che accerta la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche.

Ora manca sola la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’art.161-quater disp. att. c.p.c. e già divulgate sul portale dei servizi telematici in data 28 giugno 2017. Da quel momento la pubblicazione degli avvisi di vendita sul Portale delle vendite Pubbliche diverrà effettivamente obbligatoria, oggi è pertanto ancora solo facoltativa.

La pubblicazione del decreto rappresenta quindi un passo decisivo nell’ambito delle vendite giudiziarie perché elimina la condizione sospensiva cui era sottoposta la nuova disciplina introdotta dalle recenti riforme.

A partire dalle vendite successive al 10 aprile 2018, le vendite immobiliari disposte dal giudice ex art. 569, comma 4, cpc. o dal professionista successivamente al 90° giorno rispetto alla pubblicazione del menzionato decreto in G.U. diventeranno obbligatoriamente telematiche.

Un altro passo verso la digitalizzazione della giustizia è stato fatto. Insieme al Portale delle vendite Pubbliche e al Processo Civile Telematico ricordiamo che arrivato anche il Registro delle procedure di espropriazione forzata, di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.

Il Registro ha l’obiettivo di rendere trasparente il mercato delle informazioni delle procedure esecutive individuali e concorsuali agevolando così la tutela dei creditori e migliorando il mercato dei crediti Il nuovo strumento costituirà al contempo un valido ausilio alle funzioni di vigilanza esercitate da Banca d’Italia.

Gli obiettivi da raggiungere sono una riduzione dei tempi, la tutela del valore dei beni, la protezione dei creditori, il miglioramento delle performance del sistema giudiziario, anche nel settore fallimentare. La volontà espressa del legislatore è stata infatti quella di superare le asimmetrie informative che spesso  condizionano la valorizzazione dei crediti nelle procedure di liquidazione dei beni sottoposti ad esecuzione.

Poter attingere le informazioni dai registri informatizzati Siecic di cancelleria di tutti gli uffici giudiziari del territorio italiano spinge nella giusta direzione.

Tiziana Allievi – t.allievi@lascalaw.com

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