04.06.2018 Icon

Più trasparenza al supermercato. Ma non subito

È stato pubblicato il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 sull’indicazione del paese d’origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.

Sapremo quindi non solo qual è l’ingrediente primario, ma anche se tale ingrediente proviene dallo stesso paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento. E non è poco! Tuttavia il Regolamento sarà applicabile solo dal 1° aprile 2020, anche se nulla impedisce di aderirvi fin da subito.

Va detto innanzi tutto che il Regolamento di esecuzione è adottato, in esecuzione appunto, del precedente Regolamento (UE) 2011/1169 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (il c.d. Regolamento sull’etichettatura alimentare) il quale fornisce la definizione di ingrediente primario come “l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa” (art. 2, lett. q). Definizione piuttosto ampia e dal contenuto inafferrabile poiché ricorre a nozioni quali l’associazione abituale e l’id quod plerumque accidit (“nellamaggior parte dei casi”) che, come ogni giurista sa, è un escamotage del legislatore (più dei giudici invero) quando la fattispecie della norma è mutevole o indecifrabile.

Ma, tralasciando questo aspetto che potrebbe porre dubbi solo in alcuni casi limitati su cui i giudici avranno il compito di fare chiarezza, così prosegue il Regolamento sull’etichettatura:

“Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento”.

Quindi, per esempio, su una pizza surgelata fatta e pubblicizzata con mozzarella di bufala campana, dovrà essere scritto anche da dove viene l’impasto (le farine tutte) oppure dovrà essere specificato che l’impasto non viene dalla regione campana (art. 26.3 del Regolamento sull’etichettatura).

In questo contesto interviene il Regolamento di esecuzione che chiarisce come i produttori dovranno indicare le informazioni sulla confezione della pizza surgelata con mozzarella di bufala campana facendo riferimento assai generico individuando una zona geografica tra “UE”, “non UE” o “UE e non UE”; ovvero altre zone meglio indicate all’art. 2.

In alternativa, potremo trovare sulla confezione scritto il nome dell’ingrediente primario seguito dalla dicitura: “non proviene dalla regione campana” o formulazione analoga.

Occhio all’etichetta, quindi, e soprattutto ai furbi.

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

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