Cass., 23 ottobre 2012, Sez. III, n. 18161
Massima: “Il creditore in forza del medesimo titolo esecutivo può sottoporre a pignoramento altri beni del debitore esecutato, senza dovere attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si chiuda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. “ (leggi la sentenza per esteso)
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha cassato una pronuncia del Giudice di Pace di Roma che, in seguito ad opposizione ex art. 615, 1° comma c.p.c., aveva dichiarato sospeso, nullo e inefficace un atto di precetto notificato dal creditore per la seconda volta con l’intenzione di procedere ad altra esecuzione, identico ad un altro precedentemente notificato alla parte opponente e per il quale era già stata promossa un’azione esecutiva non ancora terminata.
La terza sezione della Corte, osservando l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ha riaffermato il principio secondo il quale: “il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere ai più pignoramenti in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo.”
(Vincenzo Cappelli – v.cappelli@lascalaw.com)