Cass., 11 luglio 2014, n. 15885 (leggi la sentenza per esteso)
La fattispecie affrontata dalla Suprema Corte ha riguardato il caso di una donna che aveva ottenuto, con provvedimento giudiziale di separazione, l’assegnazione della casa familiare, in comproprietà con l’ex marito.
La donna era tuttavia anche debitrice di diverse somme nei confronti di alcuni creditori i quali hanno proceduto a sottoporre il bene a pignoramento immobiliare.
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’azione, ha confermato il principio secondo il quale i creditori sono legittimati a sottoporre ad esecuzione forzata un immobile oggetto di assegnazione.
Infatti, i creditori del coniuge assegnatario e comproprietario del bene, potranno pignorare l’immobile anche se l’assegnazione è anteriore all’atto di pignoramento.
Ne deriva che il provvedimento giudiziale di assegnazione non rappresenta un elemento ostativo all’esecuzione forzata da parte dei creditori.
25 luglio 2014
(Matteo Mauro – m.mauro@lascalaw.com)