Cass., 9 gennaio 2013, n. 371
Massima: “La notifica di un atto processuale, almeno quando essa debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, per il notificante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario nel relativo procedimento vincolato, senza quindi che possa influire negativamente per la parte il mancato perfezionamento della medesima notifica, ove non a lei imputabile.” (leggi la sentenza per esteso)
Nella fattispecie in esame, il Supremo Collegio, chiamato a pronunciarsi sul ricorso avente ad oggetto la dichiarazione di nullità della notifica di un atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario effettuata al portiere dello stabile del destinatario, ha dapprima confermato la nullità della notifica in oggetto, non avendo l’incaricato alla notifica certificato il mancato ricevimento da parte delle persone abilitate alla ricezione e specificate nell’art. 139 c.p.c,
Ciò posto i Giudici della Corte di Cassazione, nel ribadire il principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale “si intende perfezionata, per il notificante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario nel relativo procedimento vincolato, senza quindi che possa influire negativamente per la parte il mancato perfezionamento della medesima notifica, ove non a lei imputabile (Cass. N. 6906/2004)”, hanno infine accolto la doglianza mossa nello specifico dal ricorrente, riconoscendo che, seppure il termine assegnato per la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio abbia natura perentoria, lo stesso debba essere prorogato o rinnovato qualora la parte onerata dimostri l’impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile.
(Laura Pelucchi – l.pelucchi@lascalaw.com)