“Come è stato pacificamente chiarito dal c.t.u. nella relazione peritale depositata – che questo Decidente condivide nelle argomentazioni e nelle conclusioni ivi dedotte -, già nelle istruzioni della Banca d’Italia del 12 agosto 2009 applicabili al caso in esame, le penali a carico del cliente, previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, sono da ritenersi meramente eventuali, e, quindi sono da escludere nel calcolo del TEG della pratica. Infatti le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull’usura escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente in caso di estinzione anticipata del rapporto, poiché, laddove consentite sono da ritenersi meramente eventuali.”
Tale principio, già affermato pacificamente dalla precedente giurisprudenza, viene ribadito dal tribunale di Trapani.
Nell’ambito di un giudizio scaturito da opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente contestava il provvedimento monitorio, in quanto il contratto di finanziamento oggetto di causa sarebbe stato affetto da usura ab origine ex l. 108/1996; ciò, in virtù dell’inclusione nel calcolo del TAEG della c.d. “penale di estinzione anticipata”. Sulla base di quanto appena rappresentato, pertanto, l’opponente chiedeva la nullità del contratto di mutuo chirografario, perché da considerarsi gratuito, con la conseguente richiesta alla Banca di ripetizione degli interessi corrisposti, della non debenza degli interessi futuri e il ricalcolo del piano di ammortamento.
Si costituiva la Banca, la quale instava per il rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel caso de quo il Tribunale di Trapani, accogliendo le difese svolte dalla Banca opposta e condividendo le risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio, ha disatteso le argomentazioni dedotte dall’opponente e “ciò in quanto la penale di estinzione, nel caso di recesso anticipato, costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Essa pertanto non è direttamente collegata all’erogazione del finanziamento, venendo in rilevo solamente nell’ipotesi in cui il rapporto non segua l’andamento pattuito”. L’organo giudicante sottolinea, poi, che la sommatoria fra interessi corrispettivi e penale di estinzione anticipata è, peraltro, errata in considerazione del fatto che le due voci sono alternative; infatti, la penale di estinzione anticipata, calcolata sul capitale residuo del finanziamento, è finalizzata proprio ad interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi.
Il Giudice rileva, infine, come la penale di estinzione anticipata non possa concorrere al calcolo del TEG anche alla luce della Cassazione Penale, “secondo cui il collegamento che il legislatore, ex art. 644 c.p., pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dall’accipiens e dal solvens, con l’uso del termine «corrispettivo», rende evidente come il “pagamento” (usurario) debba trovare sempre e comunque causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo. Da quanto sopra deriva, in via generale, che la clausola penale per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 – 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel «corríspettivo» che previsto dall’art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché, sul piano giuridico, l’obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell’obbligazione principale (nei termini Cass. pen. n. 5683/2012; Cass. pen. n. 29010/2018).”
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il giudice ha rigettato la domanda proposta e per l’effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannandola, altresì, al pagamento delle spese di giudizio.
Trib. Trapani, 24 giugno 2020, n. 435
Valentino Scidà – v.scida@lascalaw.com
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