Cass., Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 22892 (leggi la sentenza)
La sentenza della Corte di Cassazione n. 22892 del 10 novembre 2015 qui in commento offre lo spunto per ritornare in tema di elezione di domicilio e obbligo per l’avvocato dell’indicazione negli atti del proprio indirizzo di posta elettronica.
Al riguardo, facendo un brevissimo excursus normativo, non si può non citare l’art. 82 del R.D. 37/1934 in base al quale “i procuratori i quali esercitino il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono […] eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria”.
Tale risalente disposizione deve tuttavia essere coordinata con l’odierno mutato contesto normativo e tecnologico, caratterizzato dall’introduzione delle notifiche e comunicazioni a mezzo PEC.
Orbene, già nel 2012 con la sentenza n. 10143, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno esplicitato che, a partire dal 1° febbraio 2012, l’indicazione dell’indirizzo PEC “assolve all’onere di elezione di domicilio, con la conseguenza del venir meno della necessità per il procuratore di altra circoscrizione di eleggere domicilio fisico nel comune ove ha sede il giudice adito”.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, il legale poi ricorrente in Cassazione, non solo ha indicato negli atti il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ma – appartenendo ad altro foro – ha anche eletto domicilio presso la Cancelleria del Giudice adito, ove controparte ha quindi notificato la propria opposizione.
Richiamando altre pronunce conformi sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la notifica effettuata presso la Cancelleria basandosi sul presupposto che l’indicazione negli atti dell’indirizzo di posta elettronica certificata è un’informazione aggiuntiva che si surroga ad una eventuale mancante domiciliazione, ma non può prevalere rispetto ad una volontaria elezione di domicilio, come quella effettuata nel caso specifico dal ricorrente in Cassazione.
19 novembre 2015