21.01.2019 Icon

Passa a Soundreef… e paga doppio!*

*Pubblichiamo la lettera di rettifica pervenuta da Soundreef il 6 febbraio 2019 (qui)

Nella turbolenta stagione del diritto d’autore che stiamo vivendo, iniziata con la direttiva Barnier e culminata con la liberalizzazione all’italiana del monopolio SIAE, si registra la recente sentenza del Tribunale di Milano che penalizza un utilizzatore passato dal vecchio monopolista pubblico a Soundreef.

Ma facciamo un passo indietro.

I supermercati, come tutti gli utilizzatori di opere dell’ingegno, pagano una licenza per la musica d’ambiente ai titolari dei diritti d’autore o ai soggetti che li rappresentano, SIAE e Soundreef per l’appunto[1] tra cui le contese giudiziali e mediatiche non si contano. La prima dipinta come un vecchio carrozzone che autoritativamente impone dazi ai poveri cittadini e amministra in modo poco trasparente i proventi dei suoi associati (autori ed editori). La seconda dipinta come una piccola start-up tecnologica, efficiente, dinamica, con un ricco catalogo e con tariffe più convenienti per gli utilizzatori. Il tutto condito da dibattiti pubblici e botta-e-risposta giornalistici in una narrativa epica stile “Davide e Golia”. Questo, il racconto ad effetto. La realtà, come al solito, è diversa e più complessa, e a riportarci con i piedi per terra ci pensa il giudice meneghino.

Nel settembre 2012 la SIAE contesta ad un supermercato l’utilizzo per musica d’ambiente di alcuni brani appartenenti al suo repertorio ed emette un attestato di credito di circa settemila Euro sul quale poi ottiene decreto ingiuntivo. Il supermercato si oppone replicando di avere in realtà pagato la licenza per i brani contestati a Soudreef, la quale interveniva nel giudizio di opposizione come soggetto asseritamente legittimato a disporre dei diritti per aver ricevuto mandato dalla società Music Supervisor Inc., a sua volta mandataria diretta degli autori dei brani.

In istruttoria vengono quindi prodotti da Soundreef, e poi esaminati dal collegio, i contratti tra gli autori e Music Supervisor Inc. quali fonti che dovrebbero attribuire a cascata il diritto al supermercato per l’utilizzo della musica d’ambiente dei brani degli artisti americani.

Ebbene, il Tribunale rileva che nessuno dei contratti prodotti costituisce sufficiente prova del mandato conferito a Music Supervisor Inc., né costituiscono prova del fatto che tale mandato non permanga invece in capo ad ASCAP, la società omologa di SIAE negli USA, che con quest’ultima ha sottoscritto un accordo di rappresentanza reciproca che legittima in via generale SIAE alla richiesta di pagamento dei diritti d’autore per lo sfruttamento in Italia delle opere del repertorio ASCAP.

“In particolare alcuni degli “agency agreement” e delle “direct license info” non appaiono nemmeno sottoscritti dal titolare del diritto personalmente, bensì da soggetti qualificatisi rappresentanti dei predetti diritti e, tuttavia, non è stata offerta la prova della titolarità del potere di rappresentanza speso […]. Sotto altro profilo la convenuta SIAE ha prodotto documentazione, di pari valore indiziario dalla quale risulta che uno degli autori delle opere oggetto del contratto di licenza sottoscritto da Iper Montebello, aveva espressamente negato ad ASCAP di aver conferito mandato ad altre società per la negoziazione dei diritti di utilizzazione. Circostanza rispetto alla quale Soundreef nel presente giudizio si è limitata ad una mera presa d’atto”.

Peraltro, prosegue il giudice, ammessa anche l’autenticità dei contratti prodotti da Soundreef, essi non priverebbero di efficacia la richiesta di SIAE per altro profilo: il regolamento ASCAP, infatti, consente a ciascun associato di concedere unicamente licenze dirette (direct license) a “utilizzatori musicali”, per tali intendendosi “ogni persona che possieda o gestisca una azienda o una impresa dove siano diffuse in pubblico opere musicali protette da copyright, sia altrimenti coinvolta nella esecuzione pubblica di opere musicali protette da copyright”, a condizione che l’associato ne dia immediata notizia alla stessa ASCAP, con comunicazione che riporti il titolo della composizione, i nomi dell’autore e dell’editore, il nome e l’indirizzo del licenziatario, il territorio il mezzo e il periodo per il quale è stata rilasciata la licenza.

Ebbene, né Music Supervisor Inc., né Soundreef possono definirsi “utilizzatori musicali” ai sensi del regolamento ASCAP, né risulta agli atti che gli autori stranieri abbiano mai comunicato ad ASCAP la concessione delle licenze a terzi per il territorio dell’Italia.

“Non vi è, inoltre, prova della avvenuta comunicazione ad ASCAP dei contratti e delle licenze dirette, adempimento che – oltre a costituire oggetto […] di un preciso onere a carico dell’associato ai fini della opponibilità ad ASCAP della licenza – avrebbe potuto costituire rilevante elemento di prova dell’effettivo conferimento dei mandati in questione, consentendone anche una precisa collocazione temporale”.

Alla luce delle risultanze istruttorie, pare quindi che Soundreef, almeno relativamente agli autori dei brani di cui è causa, non abbia apprestato sufficienti cautele per consentire ai suoi clienti di opporsi validamente alle eventuali richieste di pagamento di SIAE.

[1] Soundreef, oggi, con il recepimento della direttiva Barnier (D.Lgs. 35/2017), non opera direttamente in Italia. È stata invece costituita l’associazione LEA (Liberi Editori Autori) che ha assunto la veste di OGC (delibera AGCM n. 396/17/CONS).

Tribunale di Milano, 26 luglio 2018, n.8352Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

  • Replica:

L’autore prende atto che Soundreef in via contrattuale «manleva ed esonera tutti i suoi committenti da eventuali richieste di risarcimento danni» e darà certamente conto dell’esito del procedimento anche negli eventuali e successivi gradi di giudizio.