Cass., Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 233 (leggi la sentenza)
La Corte di Cassazione, con la sentenza 11 gennaio 2016, n. 233, conferma l’orientamento consolidato in materia condominiale, riguardante la titolarità del diritto di proprietà del sottotetto: il sottotetto si presume di proprietà del condominio.
Più precisamente, in un edificio di più piani appartenenti a proprietari diversi, l’appartenenza del sottotetto che non sia indicato nell’art. 117 cod. civ. tra le parti comuni dell’edificio, si determina in base al titolo e, in mancanza, in base alla funzione cui esso è destinato in concreto.
Pertanto, ove si tratti di vano destinato esclusivamente a servire da protezione dell’appartamento dell’ultimo piano, esso ne costituisce pertinenza e deve, perciò, considerarsi di proprietà esclusiva del proprietario dell’ultimo piano; mentre va annoverato tra le parti comuni se è utilizzabile, anche solo parzialmente, per gli usi comuni, dovendosi in tal caso applicare la presunzione di comunione prevista dalla norma citata, la quale opera ogni volta che nel silenzio del titolo il bene sia suscettibile, per le sue caratteristiche, di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi.
26 gennaio 2016