14.02.2018 Icon

Ordine prima del contratto quadro? Non è detto che sia invalido

Potrebbe non essere scontata la pronuncia di nullità dell’ordine di investimento, in quanto non sorretto da contratto disciplinante la prestazione dei servizi di investimento (art. 23 TUF).

Recentemente, infatti, la Suprema Corte – ripercorrendo gli aspetti afferenti l’adempimento informativo dell’intermediario finanziario – chiamata a vagliare l’impugnazione proposta riguardo ad una pronuncia di risoluzione dell’ordine di investimento, a sorpresa, ha reso una lettura del tutto innovativa e non formale del rapporto, aprendo all’idea che un investimento possa essere sorretto validamente da un contratto stipulato successivamente (in termini cronologici).

Il Collegio parte dalla ricostruzione, oramai nota, riguardo al mandato che l’investitore conferisce alla Banca di negoziazione di strumenti finanziari, analizzando come gli ordini costituiscano un momento esecutivo, che generano obblighi informativi.

Il passaggio saliente tuttavia è poco dopo analizzato dalla Corte che rileva come “Si potrebbe obiettare che, essendo il contratto-quadro stato stipulato (nel settembre 2002) successivamente all’ordine di investimento, quest’ultimo, non solo, non potrebbe ritenersi esecutivo del primo ma sarebbe invalido per ragioni cronologiche, a causa della inversione della successione ex-legem degli atti costituenti l’intermediazione finanziaria. Tuttavia, sarebbe facile replicare che il nesso tra il contratto-quadro e gli ordini di investimento è di tipo funzionale, non meramente cronologico, sicché nulla impedisce che il primo possa essere formalizzato (per iscritto) successivamente all’esecuzione degli ordini di acquisto, i quali ben possono dirsi pur sempre esecutivi del primo, quando – come nella specie – non sia contestato che l’investimento sia in linea con il programma negoziale contenuto nel contratto-quadro, costituendone attuazione o sviluppo”.

Si guardi allora alla sostanza e non alla successione cronologica: il programma di investimento assume rilevanza esiziale, soprattutto quando non è oggetto di contestazione la validità dell’ordine stesso.

Cass., Sez. I Civ., 9 febbraio 2018, n. 3261 (leggi la sentenza)

Paolo Francesco Bruno – p.bruno@lascalaw.com

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