01.03.2016 Icon

Ordinanza-filtro in Appello: finalmente ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111, comma 7 c.p.c.

Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914 

E’ sempre ammissibile il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost., avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice d’appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., purchè limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale.

In estrema sintesi, questi i fatti approdati alla Suprema Corte.

Le società Alfa e Beta stipulavano un contratto di subappalto ed un contratto di fornitura e, a seguito di problematiche insorte durante l’esecuzione di tali contratti, addivenivano successivamente alla stipulazione di un atto di transazione prevedente tra l’altro la risoluzione consensuale dei predetti contratti.

Nel luglio del 2009 la società Beta conveniva la società Alfa avanti Tribunale di Udine, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di € 270.000,00 per omessa custodia e sorveglianza di mezzi meccanici mentre si trovavano nel cantiere della società Alfa medesima: in primo grado il Tribunale adito condannava quest’ultima società al pagamento, in favore della prima, della somma di € 200.000,00.

La Corte d’Appello di Trieste, investita del gravame dalla società Alfa, con ordinanza ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello proposto per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.

In Cassazione approdavano pertanto due distinti ricorsi della menzionata Alfa: uno ai sensi dell’art. 360, comma 3, c.p.c.  e 111, comma 7 Cost. avverso l’ordinanza-filtro e l’altro ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per la cassazione della pronunzia di primo grado; entrambi recanti censure in ordine alla pretesa insufficiente motivazione dell’ordinanza impugnata.

Come ricorderanno i più attenti operatori del diritto, era recentemente emerso un netto contrasto tra l’orientamento espresso da Cass. n. 7273/2014 e Cass. n. 8940/2014.

Secondo il primo orientamento, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione per difetto di definitività se emessa nell’ambito suo proprio (cioè per manifesta infondatezza nel merito); deve viceversa ritenersi ricorribile ove dichiari l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, avendo in tal caso carattere definitivo e valore di sentenza.

A mente invece dell’orientamento da ultimo espresso dagli Ermellini, il ricorso per cassazione, sia ordinario che straordinario, non è mai esperibile avverso l’ordinanza che dichiari l’inammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c. a prescindere dalla circostanza che essa sia stata emessa nei casi in cui ne è consentita l’adozione ovvero al di fuori di essi, ostando – quanto all’esperibilità del ricorso straordinario – la non definitività dell’ordinanza.

Componendo pertanto il suesposto contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite del S.C., rigettando tuttavia i ricorsi in ricorsi in parola, ha statuito che: “Avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice d’appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. è sempre ammissibile ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost. limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale che risultino compatibili con la logica (e la struttura) del giudizio sotteso all’ordinanza in questione, dovendo in particolare escludersi tale compatibilità in relazione alla denuncia di omessa pronuncia su di un motivo di appello, attesa la natura “complessiva” del giudizio prognostico, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza nonché a tutti i motivi di ciascuna impugnazione, e potendo, in relazione al silenzio serbato in sentenza su di un motivo di censura, eventualmente porsi (nei termini e nei limiti in cui possa rilevare sul piano impugnatorio) soltanto un problema di motivazione“.

Se ne deve quindi dedurre che il ricorso straordinario sia sì ammissibile avverso l’ordinanza filtro di rigetto, ma non quando detto ricorso “mascheri” un’impugnazione recante censure riguardanti il merito della controversia.

 1 marzo 2016Giangiacomo Ciceri – g.ciceri@lascalaw.com