Cass., 18 novembre 2013, Sez. III, n. 25865 (leggi la sentenza per esteso)
Con la sentenza n. 25865 del 18/11/2013, la Corte di Cassazione civile, sez. III ha confermato il principio secondo il quale “i creditori personali di uno dei coniugi, che siano pignoranti o intervenuti nel processo esecutivo avente ad oggetto un bene formalmente intestato soltanto al coniuge esecutato, ed escluso, in forza di atto di acquisto cui abbia partecipato l’altro coniuge ai sensi dell’art. 179, ultimo comma, c.c., dalla comunione legale, godono della tutela dell’art. 2915, comma secondo, c.c. anche rispetto alla domanda di accertamento della comunione legale avanzata dal coniuge non acquirente.”
Nella fattispecie, la ricorrente aveva ottenuto sentenza passata in giudicato, la quale aveva accertato che l’immobile acquistato dal coniuge ex art. 179, lett. d), al cui atto d’acquisto essa stessa aveva partecipato (confermando la natura personale del bene), era invece caduto in comunione dei beni, non essendo stato adibito all’attività svolta in via esclusiva dal marito, ma ad altra esercitata da una società, della quale la moglie era socia nella misura del 45%.
In forza di tale sentenza, la ricorrente, sostenendo che il suo acquisto ex art. 177 c.c., lett. a) si sarebbe dovuto considerare a titolo originario, nei limiti della “quota” di partecipazione alla comunione legale, posto che la sua qualità di proprietaria sarebbe discesa direttamente dalla legge, affermava l’inopponibilità ed inefficacia nei suoi confronti degli atti compiuti dal coniuge sull’intero bene nonché dei successivi atti formali (l’iscrizione dell’ipoteca volontaria e la trascrizione del pignoramento per debiti personali del coniuge intestatario) rispetto ai quali, a suo avviso, non sarebbe stato operante il regime formale delle trascrizioni.
Posto che i pignoramenti erano stati trascritti in data anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale della ricorrente, la Corte, nel richiamare una precedente sentenza a Sezioni Unite n. 22755/09, ha invece affermato che il sopravvenuto accertamento della comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda.
Infatti, posto che anche in presenza della dichiarazione del coniuge ex art. 179 c.c., è comunque ammissibile un successivo accertamento di sussistenza della comunione, tale giudizio ha ad oggetto l’esistenza di un vizio del titolo e ha lo scopo di accertare che il bene acquistato dal coniuge non era, per l’appunto, bene personale; la conseguenza di tale accertamento è la rimozione (degli effetti) del titolo di acquisto in proprietà esclusiva in capo al coniuge unico intestatario.
In virtù di quanto sopra, il coniuge unico intestatario ex art. 179 c.c., ex post non sarà da considerare come soggetto privo di titolo, ma come proprietario in forza di un titolo viziato. Pertanto, la sentenza che accerti la sussistenza della comunione non potrà pregiudicare i diritti dei creditori personali di uno dei coniugi, pignoranti o intervenuti nel processo esecutivo avente ad oggetto un bene formalmente intestato soltanto al coniuge esecutato, ed escluso, in forza di atto di acquisto cui abbia partecipato l’altro coniuge ai sensi dell’art. 179 c.c., u.c., dalla comunione legale, quando il pignoramento del bene che ne forma oggetto sia stato trascritto in data anteriore la trascrizione della domanda di accertamento della comunione legale o in epoca precedente l’instaurazione del giudizio da parte del coniuge non acquirente.
19 dicembre 2013
(Maddalena Careddu – m.careddu@lascalaw.com)