31.05.2011 Icon

Opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi : diversificazione dei rimedi impugnatori

B, Comune , promuoveva opposizione avverso l’esecuzione forzata promossa da A, Istituto Bancario in quanto inammissibile ( ai sensi delle leggi sull’esecuzione forzata nei confronti dei Comuni) e infondata ( per avvenuto pagamento delle somme pignorate).
Il Tribunale di primo grado dichiarava inammissibile l’opposizione proposta perché tardiva.
B promuoveva ricorso per Cassazione articolato in due motivi: con il primo e secondo motivo parte opponente eccepiva che il tribunale di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sull’accezione di avvenuto pagamento del debito posto a base dell’esecuzione incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c. e sosteneva che il rigetto di questa eccezione non era motivata.
Secondo la Suprema Corte tali censure non sono corrette.
E’ pacifico infatti che  l’opposizione proposta dal Comune contro l’atto di pignoramento era sorretta da due ragioni : a) una principale, che l’esecuzione contro l’ente locale non era ammissibile; b) una subordinata di avvenuto adempimento dell’obbligazione di pagamento.
In questa conformazione l’atto conteneva due opposizioni esecutive ovvero un opposizione agli atti esecutivi per la parte riguardante l’eccezione di impignorabilità del credito del Comune nonché un opposizione all’esecuzione con riferimento all’eccezione di inesistenza del credito per avvenuto adempimento.
Secondo la Corte di Cassazione l’impugnazione di ciascuna opposizione doveva avvenire con rimedi diversi; rispettivamente con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. quella agli atti esecutivi; con l’appello quella all’esecuzione.
La qualificazione di opposizione agli atti esecutivi e la conseguente dichiarazione di non impugnabilità della decisione, infatti, potevano valere solo per la prima opposizione e non già per la seconda.
Dai principi sopra esposti la Suprema Corte ha rilevato che il Tribunale di primo grado aveva correttamente dichiarato inammissibile la sola opposizione agli atti esecutivi perché tardiva ; la decisione sull’eccezione configurante opposizione all’esecuzione, invece, era impugnabile con il rimedio dell’appello, proposizione del quale non era impedita dalla dichiarazione di inammissibilità dell’altra opposizione.
Se ne ricava che l’omesso esame da parte del primo giudice dell’eccezione di avvenuto pagamento, che si configurava come opposizione all’esecuzione, non può formare oggetto del ricorso per Cassazione, perché impugnabile mediante appello.
Le censure proposte da B sono state pertanto ritenute inammissibili ed il ricorso è stato rigettato.

(Margherita Domenegotti – m.domenegotti@lascalaw.com)