La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2543, ha statuito che i decreti ministeriali, in quanto atti amministrativi, non sono soggetti al principio Iura novit curia, dunque la parte che intende contestare la natura usuraria di un contratto è tenuta a depositarne copia in giudizio, in quanto essenziali per individuare il tasso soglia usura.
La ricorrente impugnava la sentenza d’appello ritenendo violato l’art. 113 c.p.c. che, come noto, fissa il principio per cui il Giudice conosce d’ufficio le norme di diritto poste dall’ordinamento. In dettaglio, la società ricorrente deduceva di avere assolto integralmente al proprio onere probatorio in punto di usura, dal momento che, in corso di causa, aveva depositato i comunicati stampa di Banca d’Italia che indicavano il tasso soglia applicabile al contratto.
La Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso affermando che, come già statuito da diversi precedenti di legittimità (ex multis Cass. Sez. Unite, 29.04.2009 n. 9441), i decreti ministeriali hanno natura amministrativa, pertanto non è loro applicabile il dettato dell’art. 113 c.p.c.
Per tale ordine di ragioni, il Giudice non conosce d’ufficio il contenuto dei decreti ministeriali, che devono esse depositati e resi noti al Giudicante dalla parte che ne pretende l’applicazione.
Inoltre, la Suprema Corte ha ricordato che i comunicati stampa di Banca d’Italia non sono atti equipollenti ai decreti ministeriali, pertanto la loro produzione in giudizio non è sufficiente ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova.
Cass., Sez. III Civ., 30 gennaio 2019, n. 2543
Carlo Giambalvo Zilli – c.zilli@lascalaw.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA