05.07.2019 Icon

Onere della prova e prescrizione: ecco i chiarimenti senza paragone

Non v’è dubbio che in tema di onere probatorio e prescrizione il Tribunale di Agrigento, a mezzo della sentenza in commento, abbia fornito illuminanti principi di diritto, nonché utili linee guida in materia, permettendo così al nostro Studio di ottenere un provvedimento positivo.

Prima di tutto, è stato ivi ribadito che non hanno efficacia interruttiva della prescrizione le comunicazioni con cui i correntisti si limitano a chiedere alle banche la consegna di documentazione. Infatti, in ossequio a quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, la costituzione in mora del debitore, affinché possa determinare l’interruzione della prescrizione, deve contenere “oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2016, n.24116)”.

La portata chiarificatrice di tale sentenza si spinge oltre. Invero, in tema di obbligo di conservazione della documentazione contrattuale, e stante la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, l’art. 119 TUB “non può implicare, per i contratti, un obbligo di conservazione a tempo indefinito o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato. Peraltro, trattandosi di una materia il cui il bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti è compiuto direttamente e puntualmente dalla legge, non vi è spazio neanche per un’integrazione del contenuto del rapporto in base al principio di buona fede”. Conseguentemente non è ammissibile, nei confronti della Banca, l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di un contratto relativo ad un conto corrente estinto da oltre dieci anni, poiché “detti obblighi non possono spingersi fino a ritenere esigibile un obbligo di conservazione dei contratti a carico della banca sine die specialmente quando, come nel caso di specie, sia addirittura decorso il termine decennale dalla chiusura del conto per poter validamente esperire l’azione di ripetizione di indebito”.

Mentre, con riguardo alla ripartizione dell’onere della prova tra il correntista e la banca nelle cause aventi ad oggetto la domanda di accertamento e di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi convenzionali passivi illegittimamente capitalizzati, commissioni di massimo scoperto, ecc. il Tribunale di Agrigento ha sancito che detto onere grava in capo all’attore, il quale deve assolverlo “mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto tale produzione consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari”. Ciò, poiché è il correntista ad aver azionato un giudizio volto a dimostrare l’esistenza di poste passive in conto corrente, generate da interessi usurari e/o anatocistici, circostanza che deve ovviamente essere provata a mezzo della documentazione di cui sopra, in ossequio all’art. 2697 c.c.

Nel caso in esame, gli attori proponevano azione di rideterminazione del saldo di conto corrente nei confronti della Banca, eccependo la nullità e l’invalidità delle clausole contrattuali di conto corrente per applicazione di commissione di massimo scoperto non espressamente pattuita, nonché per l’illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, e richiedevano la condanna della banca convenuta alla ripetizione delle somme da questa indebitamente percepite.

Il correntista, tuttavia, ometteva la produzione degli estratti conto e non ottemperava, così, all’onere, previsto ex art. 2697 c.c.

Sulla base di tali assunti, il giudice, verificata l’intervenuta prescrizione e il mancato assolvimento dell’onere probatorio, rigettava la domanda proposta dall’attore, condannandolo alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta Banca.

Tribunale di Agrigento, 11 giugno 2019, n. 811Francesca Castelli – f.castelli@lascalaw.com

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