Cass., 12 luglio 2013, Sez. I, n. 17263 (leggi la sentenza per esteso)
Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, in caso di azione incardinata dal correntista e volta all’accertamento del saldo del conto corrente, il Correntista non può limitarsi alla formulazione di generiche dichiarazioni di nulla dovere, o di essere debitore della minor somma, senza però muovere addebiti specifici e circostanziati.
Nel caso di specie, la società attrice pretendeva di vedere accolta la propria domanda di acccertamento , senza tuttavia fornire alcun supporto probatorio a sostengo della propria tesi, limitandosi a richiedere l’ordine di esibizione e l’espletamento di una perizia contabile.
La Corte ha chiarito che l’attore, prima di instaurare il giudizio di merito, avrebbe dovuto attivarsi e richiedere il rilascio della documentazione attestante le proprie ragioni
Ferma l’irritualità del contegno processuale tenuto dall’attore, poichè la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova e l’ordine di esibizione può trovare accoglimento unicamente qualora l’istante non possa assolvere con altro mezzo l ‘onere probatorio, la Corte ha affermato il principio secondo cui: “in mancanza di contestazioni circostanziate da parte del cliente della banca, l’estratto cositutisce prova del saldo a favore della banca convenuta“.
(Giuliana Poggi – g.poggi@lascalaw.com)