Cass., 22 febbraio 2012, n. 2672
Massima: “L’art. 22 di cui al D.Lgs. n. 169/2007 secondo cui le disposizioni del medesimo decreto si applicano “alle procedure… di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore” deve essere intesa come riferita al procedimento che viene definito con il provvedimento di omologazione e non anche all’autonoma fase dell’eventuale risoluzione per la quale non vi è ragione di non applicare il principio del “tempus regit actum”, non essendovi il rischio di interferenza di normative diverse nell’ambito dello stesso istituto.” (leggi la sentenza per esteso)