17.09.2019 Icon

Obbligo di concludere un contratto? Sì, se non lo esclude il titolo

Se è vero che a tutela della parte contraente l’art. 2932 c.c. consente di giungere ad una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, è anche vero che la medesima disposizione non può essere invocata per trasferire un diritto ancora sottoposto a condizione sospensiva o a termine.

Nel caso esaminato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 22343, depositata il 6 settembre, una coppia di promissari acquirenti aveva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita riguardante due appartamenti il quale subordinava la stipulazione dell’atto definitivo al decesso dei genitori della promissaria venditrice. Il tempo passava, la condizione non si avverava e i due promissari adivano il Tribunale al fine di ottenere una sentenza costitutiva del loro diritto nonché a tutela di possibili future vendite a terzi. E sebbene il Tribunale e la Corte d’appello avessero rigettato la loro domanda, la coppia decideva comunque di ricorrere alla Cassazione al fine di sentir accogliere le proprie domande.

Del resto, si sa, la legge si presta ad interpretazione e secondo la tesi seguita dagli audaci ricorrenti il contratto, seppur sottoposto a condizione sospensiva, si perfezionerebbe con lo scambio di consensi delle parti. A ragione dunque sarebbe invocabile la tutela garantita dall’art. 2932 c.c. che, tra l’altro, sempre a detta dei ricorrenti, assolverebbe ad una funzione cautelare contro possibili disposizioni future.

Non sempre, tuttavia, l’ostinazione premia e, nel caso in esame, la Cassazione ha confermato il rigetto della domanda.

A parere della Corte di Cassazione, infatti, è da escludersi che possa costituirsi e, quindi trasferirsi per sentenza costitutiva del giudice, un diritto ancora sottoposto a condizione sospensiva o a termine, per la ragione che l’aspettativa della parte non può essere mutata prima del tempo nel diritto anelato, così frustrando la volontà negoziale.

Né può ipotizzarsi, perché si tratterebbe di spendita giudiziale inutile, che l’autorità giudiziaria emetta una sentenza costitutiva al fine di tutelare un diritto già garantito dal contratto preliminare, poiché si tratterebbe di riaffermare ciò che già prescrive il contratto e cioè che il trasferimento, al quale il promittente alienante si è obbligato, resti condizionato o sottoposto a termine.

L’autorità giudiziaria insomma, non può sostituirsi né alla volontà negoziale né al corso degli eventi.

Cass, Sez. II Civ., 9 settembre 2019, n. 22457Federica Vitucci – f.vitucci@lascalaw.com

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