25.05.2016 Icon

I nuovi contenuti della procedura di concordato preventivo

Con riferimento alla procedura concordataria, il Tribunale di Bergamo, a seguito di una profonda analisi del Decreto legge n. 83/2015 e della relativa Legge di conversione n. 132/2015, ha elaborato una serie di principi che possono essere sintetizzati come segue.

La più recente formulazione dell’art. 160 l.f. (“Presupposti per l’ammissione della procedura”) prevede che nel concordato che non sia qualificabile come in continuità, la proposta deve assicurare, a pena di inammissibilità, il pagamento dell’ammontare del 20% dei crediti chirografari del debitore.

La possibilità, inoltre, di assicurare pagamenti differenziati per classi consente al debitore di pagare alcuni crediti al di sotto della suddetta percentuale, purché la media ponderata di tutti i pagamenti sia pari o superiore alla soglia di legge.

Il pagamento del 20% dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari, dunque, costituisce il parametro a cui ancorare la valutazione di integrale adempimento della proposta, nonché la valutazione di “non scarsa importanza” dell’eventuale inadempimento.

Inoltre, la specifica previsione di cui all’art. 161, comma II, lett. e), l.f. per cui “in ogni caso la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore” comporta che il debitore, nel soddisfare i propri creditori, non possa prescindere dal pagamento o da altre forme di soddisfacimento tangibile.

La nuova disciplina delle offerte concorrenti, invece, prevede che debbano essere ritenute sempre inammissibili le proposte cosiddette chiuse o vincolate, il che non esclude che la proposta possa comunque essere accompagnata da un’offerta da parte di un soggetto già individuato.

Tale disciplina si applica a qualsiasi trasferimento di beni in ambito concordatario e, quindi, non soltanto alle procedure di natura liquidatoria, ma anche alle procedure in continuità.

In questo modo, il debitore non avrà più il diritto di definire la propria crisi determinando, in buona sostanza, a chi e a quale prezzo vendere i propri beni, spesso a discapito della massa dei creditori.

Infine, per quanto riguarda le proposte concorrenti, viene introdotta nell’ordinamento, per la prima volta, la possibilità per cui un soggetto diverso dal debitore in crisi formuli una proposta di soddisfacimento dei creditori concorsuali, con conseguente acquisizione del patrimonio del debitore stesso.

Legittimato alla presentazione di una proposta concorrente è qualsiasi soggetto, anche non facente parte, in origine, dei creditori concorsuali, che rappresenti almeno il 10% dei crediti.

Ove la proposta del debitore non  assicuri il pagamento dei crediti concorsuali nella misura minima del 40% o, nel concordato in continuità, del 30%, la stessa potrà essere messa in concorrenza con eventuali proposte migliorative, provenienti da uno o più creditori in possesso dei requisiti sopra indicati. Sarà poi il voto della massa dei creditori a stabilire quale ipotesi verrà attuata.

Trib. Bergamo, 3 marzo 2016, circolare operativa n. 2/201625 maggio 2016Davide Manzod.manzo@lascalaw.com