04.05.2018 Icon

Nuova conferma dalla Cassazione: l’usura sopravvenuta è fantasia

Quasi a voler superare i dubbi ancora esistenti in materia, la Suprema Corte, Sezione I Civile, ha recentemente ribadito che deve essere fatto proprio il principio delineato dalle Sezioni Unite, secondo il quale “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”.

Nel caso di specie un istituto di credito, in primo grado, veniva condannato alla restituzione integrale degli interessi passivi riscossi, in favore del proprio mutuatario, per usurarietà dei medesimi. I giudici di secondo grado accoglievano l’appello proposto dalla banca, osservando in particolare come il contratto di mutuo fosse stato stipulato in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 108/1996, che dunque non era applicabile alla fattispecie sottoposta al loro esame.

La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario, oltre a confermare tale decisione, ha ritenuto di ribadire come non si possa parlare di usura sopravvenuta, ossia di pattuizioni che – pur essendo valide al momento della sottoscrizione del contratto – siano in seguito venute a trovarsi non corrispondenti ai valori numerici rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia. Infatti, ciò che conta, alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 d.l. n. 394/2000 e del tenore dell’art. 644 c.p., è esclusivamente il momento in cui gli interessi sono convenuti.

Resta a questo punto da verificare se la giurisprudenza di merito, che sinora ha accolto timidamente il principio enunciato dalle Sezioni Unite, lo recepirà adesso con maggior vigore.

Cass., Sez. III Civ., 19 aprile 2018, n. 9762 (leggi la sentenza)

Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com

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