Trib. Milano, 23 dicembre 2015
Con l’ordinanza del 23.12.2015, in commento, il Tribunale di Milano nella persona della dott.ssa Mennuni, dava applicazione a quanto stabilito dal nuovo testo dell’art. 480 c.p.c., modificato, nella sua struttura, dal Decreto Legge del 27 Giugno 2015 n. 83 e convertito dalla Legge conversione 6 agosto 2015 n. 132 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 Agosto 2015), in sostanza l’ultima riforma della giustizia civile.
In particolare, in base a quanto previsto dal nuovo secondo comma dell’art. 480 c.p.c., il precetto deve contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo, con i creditori, un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
A ben vedere, l’introduzione di tale avviso nel corpo dell’atto di precetto ha un duplice scopo: da un lato quello per l’appunto di prevenire e contrastare il sovraindebitamento, dall’altro quello di facilitare il recupero del credito. Ne consegue che il debitore dovrà essere informato circa la possibilità di concordare con i creditori un piano di rientro per il pagamento dei propri debiti, in egual modo, tale avvertimento, dovrebbe garantire ai creditori la possibilità di vedere soddisfatte, grazie all’intervento di un organismo specializzato, le proprie ragioni.
Nella fattispecie oggetto dell’ordinanza che ci occupa, il debitore promuoveva opposizione all’esecuzione, con contestuale istanza di sospensione della procedura, chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell’atto di precetto notificatogli in data 21.08.2015, dal momento che tale atto non conteneva l’avvertimento di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), d.l. 83/2015, convertito con l. 6.8.2015, n. 132, già in vigore quindi alla data di notifica.
Il creditore procedente, costituitosi in giudizio, contestava le avverse doglianze, eccependo l’inammissibilità dei motivi di opposizione.
Il Tribunale di Milano, accoglieva le eccezioni spiegate dall’esecutato, sospendeva la procedura esecutiva e condannava parte opposta al pagamento delle spese processuali dichiarando la nullità dell’atto di precetto poiché non contenente il suddetto avvertimento.
Il nuovo avviso, dunque, così come stabilito anche dall’ordinanza in esame, diventa pertanto necessario, a pena di nullità dell’atto stesso e andrà a garantire la possibilità di ricorrere a specifiche procedure previste dalla legge, prima di dare eventualmente corso all’azione esecutiva.
29 gennaio 2016