Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata delle Imprese, con sentenza n. 6441/2022, pubblicata il 20/07/2022, emessa nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto davanti alla Sezione Specializzata delle Imprese, con riferimento alla sola domanda di nullità delle fideiussioni rilasciata a favore della banca convenuta opposta, proposta alla luce della nota pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.41994 del 2021, ha ribadito il seguente principio: “in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall’autorità di vigilanza competente (ora l’AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell’art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art.2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l’onere probatorio relativo all’esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all’epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativaantitrust.”
Nel caso esaminato dal tribunale meneghino, le fideiussioni omnibus rilasciate dagli attori opponenti a favore della Banca sono state stipulate in data 12/11/2015 e si collocano, pertanto, in un periodo successivo di almeno dieci anni rispetto a quello oggetto di accertamento da parte della Banca d’Italia col provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 -maggio 2005), rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall’autorità di vigilanza.
Il fatto che le fideiussioni siano state redatte sulla base di un modulo risalente a settembre 2006 (MOD. LC/2 ED. 09/2006, ovvero MOD. CU 2 ED. 9/2006) – cioè, ad un periodo estraneo a quello oggetto d’accertamento – secondo il tribunale, porta, comunque, all’inutilizzabilità del provvedimentoamministrativo anzidetto, quale prova idonea dell’esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo alle fideiussioni oggetto del giudizio, che rientrano nello schema delle cause “stand alone”, successive al provvedimento della Banca d’Italia n.55 del 2 maggio 2005.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “il carattere uniforme dell’applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d’Italia su cui l’attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall’attore, secondo la regola generale di cui all’art.2967 c.c.” (Cass. 28 novembre 2018 n.30818). Per cui “compete all’attore che deduca un’intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell’intesa stessa” (Cass. 22 maggio 2019 n.13846).”.
La necessità, ai fini dell’accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa ilcarattere uniforme dell’applicazione delle clausole previste dallo schema ABI è ribadita dall’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e condiviso anche dal Tribunale di Milano (Corte Appello Milano 20 novembre 2018 n.5039; Trib. Siena 12 febbraio 2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n.1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n.444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n.1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n.9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921).
Continua, dunque, il Tribunale di Milano: “l’onere probatorio relativo all’esistenza di unaintesa illecita all’epoca della stipula delle fideiussioni per cui è causa (2015) grava sugli attori, in considerazione sia dell’impossibilità di avvalersi del provvedimento della Banca d’Italia n.55/2005, sia dell’assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emessodall’autorità di vigilanza competente (ora AGCM) nei confronti della società convenuta o dialtro istituto di credito, che -eventualmente attivata ex art.12 L. n.287/1990 -abbia accertatol’esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell’art.2, comma 2, lettera a) dellaLegge n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenentile tre clausole (art.2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI).”
Nel giudizio di cui si tratta, gli attori si sono limitati a dedurre la pretesa nullità (integrale oparziale) delle fideiussioni rilasciate il 12/11/2015 in quanto riproducenti gli articoli 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia ai termini dell’art.1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) dello schema ABI per le fideiussioni omnibus, oggetto del provvedimento n.55/2005 della Banca d’Italia, senza, tuttavia, provare l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all’applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che – come s’è detto -è, invece, elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell’art.2 della L.n.287/1990.
Anche alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata delle Imprese, ha respinto tutte le domande attoree di nullità delle fideiussioni rilasciate a favore della banca.